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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) è una contravvenzione procedibile d’ufficio. Il Tribunale per i minorenni di Ancona chiedeva di renderla procedibile a querela quando la molestia è diretta a una sola persona determinata. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: modificare il regime di procedibilità delle contravvenzioni richiederebbe un intervento additivo radicalmente estraneo ai principi generali del sistema penale.

Di cosa si tratta

Nel sistema penale italiano le contravvenzioni si perseguono sempre d’ufficio: non serve la querela della vittima. Il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) rientra tra le contravvenzioni. Due procedimenti a carico di minori davanti al Tribunale per i minorenni di Ancona hanno fatto emergere il dubbio: è ragionevole procedere d’ufficio anche quando la molestia è rivolta a un’unica persona già identificata, che ha persino rimesso la querela? Il giudice rimettente riteneva irragionevole questo regime rispetto a reati più gravi – lesioni lievi, ingiuria, diffamazione – che sono procedibili solo su querela.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza), nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio anche quando la condotta molesta è diretta esclusivamente a un soggetto determinato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente chiedeva un intervento additivo – cioè l’aggiunta di una previsione che rendesse il reato procedibile a querela – che è strutturalmente incompatibile con la logica del sistema penale: le contravvenzioni sono, per definizione, sempre procedibili d’ufficio. Stravolgere questo assetto richiederebbe una scelta di politica legislativa, non una pronuncia di incostituzionalità.

Il principio

La regola secondo la quale le contravvenzioni sono procedibili d’ufficio è un principio generale dell’ordinamento penale. Una modifica in senso contrario è rimessa esclusivamente al legislatore: la Corte non può sostituirsi a esso con una pronuncia additiva che altererebbe radicalmente le coordinate del sistema.

Domande e risposte

Che cos’è la procedibilità d’ufficio?

Significa che il pubblico ministero avvia il processo penale autonomamente, senza bisogno che la vittima presenti querela. È la regola per tutte le contravvenzioni del codice penale italiano.

Perché il giudice rimettente riteneva irragionevole il regime dell’art. 660 c.p.?

Perché reati considerati più gravi (lesioni personali lievi, ingiuria, diffamazione) sono procedibili solo a querela della vittima. Sembrava paradossale che una semplice molestia a persona determinata fosse perseguita d’ufficio anche contro la volontà della persona offesa.

Cosa cambia dopo questa decisione?

Nulla, sul piano pratico. L’art. 660 c.p. resta procedibile d’ufficio. La Corte non ha esaminato il merito della questione, ritenendo inammissibile la richiesta di intervento. Eventualmente solo il legislatore potrà modificare il regime.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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