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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e dell’art. 215 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non escludono dall’ambito di applicazione della fattispecie di peculato militare il militare della Guardia di Finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e l’abbia immediatamente restituita. La disparità di trattamento rispetto al peculato d’uso comune (art. 314, secondo comma, c.p.) violava l’art. 3 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese stava giudicando un militare della Guardia di Finanza imputato di peculato per aver utilizzato per fini privati un’autovettura di servizio e il relativo autista. Il rimettente aveva rilevato che, mentre nell’ordinamento comune il peculato d’uso (uso momentaneo con restituzione immediata) è un reato autonomo con trattamento più mite, nel diritto penale militare tale distinzione non esisteva, con conseguente disparità di trattamento irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e art. 215 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevedono l’esclusione del peculato d’uso. Parametro: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Rimettente: GUP del Tribunale di Termini Imerese.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione. Ha ritenuto che la disparità di trattamento tra il peculato d’uso militare e quello comune sia priva di ragionevolezza: le situazioni sono in tutto simili, differenziandosi solo per la qualifica soggettiva militare del colpevole, circostanza che non giustifica un maggior rigore. Di conseguenza, ha dichiarato l’illegittimità delle norme nella parte riferita al peculato d’uso, con il risultato che tale condotta — in forza dell’art. 16 c.p. — ricade nell’ambito dell’art. 314, secondo comma, c.p. (peculato d’uso comune).
Il principio
La qualifica soggettiva militare non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio più severo rispetto all’analogo reato comune, quando non sussistano specifiche esigenze dell’amministrazione militare idonee a giustificare il maggior rigore. La distinzione tra peculato appropriativo e peculato d’uso — operata dal legislatore nel 1990 per il diritto comune — deve applicarsi in modo coerente anche in ambito militare.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra peculato e peculato d’uso?
Il peculato (art. 314, primo comma, c.p.) consiste nell’appropriarsi definitivamente di una cosa di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del suo ufficio. Il peculato d’uso (art. 314, secondo comma, c.p., introdotto dalla legge n. 86 del 1990) consiste invece nell’utilizzare momentaneamente la cosa con restituzione immediata: è punito con pena sensibilmente più bassa.
Cosa prevedevano le norme militari censurate?
L’art. 3 della legge n. 1383 del 1941 prevedeva, per il militare della Guardia di Finanza che si appropriasse o distraesse valori di cui aveva la custodia per ragioni d’ufficio, l’applicazione delle pene degli artt. 215 e 219 del codice penale militare di pace, senza distinguere tra appropriazione definitiva e uso momentaneo.
Qual è l’effetto pratico della pronuncia?
Dopo la sentenza, il militare della Guardia di Finanza che utilizza momentaneamente un bene d’ufficio e lo restituisce immediatamente risponde non più del più grave peculato militare ma del peculato d’uso comune ex art. 314, secondo comma, c.p., con pena sensibilmente inferiore. Ciò in virtù del principio di cui all’art. 16 c.p. (attrazione nella norma incriminatrice generale).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
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