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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366/2001 (delega per la riforma del diritto societario) e degli artt. 2-17 del d.lgs. n. 5/2003 (rito societario), sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione per presunto eccesso di delega.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Napoli, nel corso di giudizi promossi da privati nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, aveva sollevato questione sulla legittimità della delega con cui il Parlamento aveva autorizzato il Governo a introdurre il nuovo rito societario (d.lgs. n. 5/2003). Il rimettente sosteneva che la legge delega non avesse indicato principi e criteri direttivi sufficienti, consentendo al Governo di creare a suo arbitrio un rito completamente nuovo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366/2001 «nella parte in cui non indica i principi e criteri direttivi» per il rito societario di primo grado e, per derivazione, degli artt. 2-17 del d.lgs. n. 5/2003.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità, in quanto identiche questioni erano già state oggetto di precedenti pronunce di inammissibilità. Le questioni si appuntano più sul sistema complessivo che su specifiche norme, senza sviluppare adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. Questioni identiche erano state dichiarate inammissibili in precedenti ordinanze.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale che si appunta sull’intero sistema normativo piuttosto che su specifiche disposizioni, e che ripropone questioni già dichiarate inammissibili dalla Corte senza addurre argomenti nuovi, è inammissibile per difetto di adeguata motivazione e per la sua eccessiva generalità.

Domande e risposte

Cos’è l’eccesso di delega?

L’eccesso di delega si verifica quando il decreto legislativo emanato dal Governo va oltre i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega parlamentare. L’art. 76 della Costituzione richiede che le leggi delega indichino tali principi; la loro assenza o insufficienza può rendere incostituzionale la delega stessa.

Cos’era il rito societario?

Il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto un rito speciale per le controversie in materia di diritto societario, bancario e di intermediazione finanziaria, caratterizzato da uno scambio preventivo di atti scritti. È stato poi abrogato dalla riforma del 2009.

Perché la questione era inammissibile?

Perché il giudice rimettente attaccava «più un sistema che su norme» specifiche, senza indicare in che modo le singole disposizioni impugnate eccedessero i criteri della delega. Inoltre, la stessa questione era già stata dichiarata inammissibile in precedenti occasioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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