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La Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Napoli perché valutasse se il periodo di custodia cautelare scontato all’estero in esecuzione di un mandato d’arresto europeo debba computarsi anche ai fini dei termini ordinari di fase previsti dall’art. 303, commi 1 e 3, del codice di procedura penale. La questione era stata sollevata in due procedimenti distinti a carico di imputati arrestati in Olanda e in esecuzione di mandati italiani.
Di cosa si tratta
Il mandato d’arresto europeo (MAE) consente a uno Stato membro dell’Unione europea di chiedere la consegna di un ricercato che si trova in un altro Stato membro. Quando la persona è arrestata all’estero in attesa della consegna, trascorre un periodo di detenzione fuori dall’Italia. La questione è se quel tempo vada conteggiato anche per il calcolo dei termini massimi di fase della custodia cautelare in Italia, oppure solo ai fini del termine complessivo massimo come già previsto dall’art. 33 della legge n. 69 del 2005.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha impugnato l’art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede che il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del MAE sia computato anche agli effetti della durata dei termini di fase ordinari di cui all’art. 303, commi 1 e 3, cod. proc. pen. I parametri invocati erano gli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione: eguaglianza, libertà personale e diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente (Tribunale di Napoli), riuniti i due giudizi. Ciò significa che la Corte ha rilevato un elemento sopravvenuto o un mutamento del quadro normativo o giurisprudenziale che imponeva al giudice a quo di rivalutare la rilevanza della questione prima che essa potesse essere esaminata nel merito.
Il principio
La restituzione degli atti al rimettente è un esito processuale che sospende il giudizio costituzionale e impone al giudice di primo grado di verificare se la questione rimanga rilevante alla luce delle novità sopravvenute. Nel caso del MAE, la Corte aveva già in precedenza (sentenza n. 253 del 2004) dichiarato illegittima la norma che non computava la detenzione all’estero per estradizione nei termini di fase, creando così un precedente rilevante per la valutazione da rimettere al giudice.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi è detenuto all’estero in esecuzione di un MAE?
Il tempo di custodia cautelare scontato fuori dall’Italia può influire sul computo dei termini di fase; tuttavia l’esito definitivo dipende dalla rivalutazione che il giudice rimettente è tenuto a compiere dopo la restituzione degli atti.
Qual è la differenza tra termini di fase e termini massimi?
I termini di fase (art. 303, commi 1 e 3, c.p.p.) limitano la durata della custodia in ciascun grado del procedimento; i termini massimi assoluti fissano invece il tetto complessivo oltre il quale la misura cessa automaticamente. L’art. 33 l. n. 69/2005 computava già la detenzione estera solo sui termini massimi.
Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?
La restituzione avviene quando, dopo l’ordinanza di rimessione, intervengono modifiche normative o giurisprudenziali che il giudice di merito deve valutare per accertare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza invocato come parametro
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale quale valore tutelato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa invocato dal rimettente
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