Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte esamina se sia incostituzionale escludere le donne magistrato dal percepire l’indennità giudiziaria durante il congedo obbligatorio per maternità, mentre le dipendenti delle cancellerie hanno tale diritto. La questione riguarda il periodo anteriore alla modifica legislativa del 2004.

Di cosa si tratta

L’art. 3, primo comma, della legge n. 27 del 1981 prevede una speciale «indennità giudiziaria» per il personale di magistratura. Nella versione anteriore alla riforma del 2004, tale indennità non veniva erogata durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Per contro, il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (dipendenti contrattualizzati) già percepiva l’indennità anche durante il congedo di maternità, in virtù di contratti collettivi e regolamenti specifici.

La questione di legittimità costituzionale

TAR Lombardia (tre ordinanze) e TAR Puglia hanno impugnato l’art. 3, primo comma, della l. n. 27 del 1981 nel testo anteriore al 2004, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la corresponsione dell’indennità giudiziaria alle donne magistrato durante il congedo obbligatorio per maternità, a differenza delle dipendenti delle cancellerie.

La decisione della Corte

La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva le magistrate dal percepire l’indennità giudiziaria durante il congedo obbligatorio di maternità. La disparità di trattamento rispetto al personale delle cancellerie non è giustificata dalla diversa fonte del rapporto di lavoro (legge per i magistrati, contratto per le cancelliere), poiché la ratio dell’indennità è la stessa per entrambe le categorie.

Il principio

Non può essere negata alle donne magistrato l’indennità giudiziaria durante il congedo obbligatorio di maternità, quando la medesima indennità è riconosciuta al personale delle cancellerie che svolge funzioni analoghe: la mera diversità della fonte regolatrice (legge vs. contratto) non giustifica la discriminazione.

Domande e risposte

Cos’è l’indennità giudiziaria?

È un’emolumento speciale previsto per il personale di magistratura (e per alcune categorie ad esso assimilate) a compensazione della particolarità e della gravosità dell’impegno professionale richiesto.

Perché le cancelliere la percepivano e le magistrate no?

Perché il rapporto di lavoro delle cancelliere era regolato da contratti collettivi che ne garantivano il pagamento anche in maternità, mentre la legge che disciplina lo stato giuridico dei magistrati non prevedeva tale estensione.

La norma è stata poi modificata?

Sì: l’art. 1, comma 325, della legge finanziaria 2005 (l. n. 311 del 2004) ha eliminato l’esclusione, riconoscendo alle magistrate il diritto all’indennità anche durante il congedo di maternità a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.