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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex-Cirielli) che esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione più brevi nei processi già in fase di appello: la questione era già stata esaminata e respinta dalla sentenza n. 72/2008.

Di cosa si tratta

La legge n. 251 del 2005 (c.d. ex-Cirielli) ha riformato il regime della prescrizione dei reati, introducendo termini spesso più brevi. Tuttavia, l’art. 10, comma 3, stabilisce che i nuovi termini più favorevoli non si applicano ai processi già in fase di impugnazione (appello o Cassazione) alla data di entrata in vigore della legge (8 dicembre 2005). La Corte d’Appello di Bari sosteneva che questa limitazione violasse il principio di uguaglianza, poiché applicava la legge più favorevole soltanto ai processi ancora in primo grado.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’Appello di Bari ha impugnato l’art. 10, comma 3, della l. n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludeva l’applicazione della nuova disciplina della prescrizione nei processi già in fase di appello.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Con la sentenza n. 72 del 2008, pronunciata dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte aveva già dichiarato infondata la medesima questione: la scelta di non estendere retroattivamente i nuovi termini di prescrizione ai processi già in appello tutela l’efficienza processuale e la salvaguardia delle attività già compiute, rientrando nella discrezionalità del legislatore.

Il principio

Il legislatore può graduare nel tempo l’applicazione di norme penali più favorevoli (nel caso, termini di prescrizione più brevi), evitando la loro applicazione retroattiva ai processi già in fase avanzata, senza che ciò violi il principio di uguaglianza.

Domande e risposte

Cos’è la prescrizione del reato?

È l’istituto che estingue il reato quando, dal suo commettimento, è decorso un certo periodo di tempo senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La legge ex-Cirielli ha ridotto i termini per molti reati.

Perché il rimettente riteneva ingiusta la regola transitoria?

Perché imputati in appello con reati già prescritti secondo i nuovi termini non potevano beneficiarne, mentre imputati ancora in primo grado sì, creando — secondo il rimettente — una discriminazione irragionevole.

Perché la Corte ha confermato la costituzionalità?

Perché la scelta di non disperdere le attività processuali già compiute è razionale e tutela l’efficienza del sistema giudiziario, rientrando nella discrezionalità legislativa in materia penale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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