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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sulla regola che impone ai condannati per reati previsti dall’art. 4-bis ord. pen. di aver espiato almeno due terzi della pena prima di accedere alla semilibertà: la diversificazione del trattamento penitenziario in base alla gravità del reato è scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

L’art. 50, comma 2, dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) prevede che i condannati per reati previsti dall’art. 4-bis (reati gravi come violenza sessuale su minore, mafia, terrorismo) possano essere ammessi alla semilibertà solo dopo aver espiato i due terzi della pena, anche se il residuo non supera i tre anni. Per gli altri condannati è sufficiente aver espiato metà della pena.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha impugnato l’art. 50, comma 2, della l. n. 354 del 1975, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui imponeva la soglia dei due terzi anche quando il residuo di pena non eccedeva i tre anni, a differenza dei condannati per reati non ostativi (per i quali è sufficiente metà pena).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. Il legislatore può legittimamente diversificare le condizioni di accesso ai benefici penitenziari in base alla gravità dei reati commessi. Il maggior rigore previsto per i reati ostativi non è irragionevole ma risponde a esigenze di politica criminale e di tutela della collettività.

Il principio

Il legislatore può modulare l’accesso ai benefici penitenziari in funzione della gravità dei reati, senza che ciò costituisca violazione del principio di uguaglianza: la diversità di trattamento trova giustificazione razionale nella maggiore pericolosità sociale dei reati ostativi.

Domande e risposte

Cos’è la semilibertà?

È un regime penitenziario che permette al condannato di trascorrere parte del tempo fuori dal carcere (di solito per lavorare o svolgere attività utili al reinserimento) facendo rientro in istituto la notte.

Quali sono i reati ostativi dell’art. 4-bis?

Si tratta di reati particolarmente gravi: associazione di tipo mafioso, terrorismo, violenza sessuale su minori, sequestro di persona a scopo di estorsione, e altri. Per questi reati l’ordinamento penitenziario prevede condizioni più stringenti per l’accesso ai benefici.

Perché la Corte ha respinto la questione?

Perché la distinzione fra condannati per reati ostativi e non ostativi è razionalmente giustificata dalla loro diversa pericolosità sociale, e rientra nella discrezionalità del legislatore nella materia dell’esecuzione penale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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