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La norma che condizionava l’azione giudiziaria contro le Ferrovie dello Stato alla previa presentazione di un reclamo amministrativo e al decorso di 120 giorni è incostituzionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, del r.d.l. n. 1948 del 1934, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Un viaggiatore aveva subito un furto a bordo di una vettura letto Trenitalia sulla tratta Lecce-Milano. Per agire in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni materiali, la legge del 1934 imponeva la previa presentazione di un reclamo amministrativo alle Ferrovie e il decorso di 120 giorni senza risposta. Il Giudice di pace di Roma aveva dubitato della costituzionalità di questa condizione di proponibilità dell’azione.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, dell’allegato al r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge n. 911 del 1935, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Roma.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. Dopo la privatizzazione di Trenitalia e la trasformazione del trasporto ferroviario in un rapporto di diritto privato, imporre al passeggero una condizione di proponibilità dell’azione (reclamo + 120 giorni) viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto tratta il trasporto ferroviario in modo diverso rispetto a ogni altro contratto privato.
Il principio
La privatizzazione del trasporto ferroviario e la trasformazione dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni fa venire meno la ratio delle condizioni di proponibilità dell’azione proprie dei rapporti con la pubblica amministrazione; mantenerle lede il diritto di difesa del passeggero.
Domande e risposte
Dopo questa sentenza, i passeggeri possono agire subito in giudizio contro Trenitalia?
Sì. Con la dichiarazione di incostituzionalità, il requisito del reclamo preventivo e dei 120 giorni di attesa è eliminato per le azioni risarcitorie per danni materiali. Il passeggero può rivolgersi direttamente al giudice.
Perché quella norma del 1934 era ancora in vigore?
Il r.d.l. del 1934 era stato convertito in legge e mai abrogato. Pur dopo la privatizzazione delle Ferrovie (1992) e la nascita di Trenitalia s.p.a., la norma continuava ad applicarsi perché riprodotta in un decreto ministeriale del 1956.
Esiste ancora una limitazione per i danni alla persona?
Sì. La dichiarazione di incostituzionalità riguarda i danni materiali (es. furto del bagaglio). Per i danni alla persona potrebbe applicarsi un regime diverso; la norma faceva già eccezione per questi ultimi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
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