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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, a seguito di modifiche normative sopravvenute che incidono sulla disciplina dell’incandidabilità per reati di tipo mafioso nelle elezioni regionali.
Di cosa si tratta
Un candidato era stato proclamato eletto all’Assemblea regionale siciliana, ma la sua elezione era stata annullata per la sussistenza di una causa di incandidabilità prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) della legge n. 55 del 1990 (condanna definitiva per peculato). Il Tribunale di Palermo aveva sollevato questione per violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lett. b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, in riferimento agli artt. 3, 48 (terzo comma) e 51 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Palermo, I sezione civile.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, in considerazione delle modifiche normative sopravvenute alla disciplina dell’incandidabilità.
Il principio
Quando dopo la proposizione della questione incidentale intervengono modifiche normative che incidono sulla disciplina applicabile, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Cos’è l’incandidabilità per reati mafiosi?
L’art. 15 della legge n. 55 del 1990 (e successive modifiche) preclude la candidatura a cariche elettive a chi ha riportato condanne definitive per reati di tipo mafioso o altre gravi fattispecie. Si tratta di una misura preventiva a tutela della pubblica amministrazione.
Cosa significa «restituzione degli atti»?
La Corte restituisce il fascicolo al giudice rimettente senza decidere nel merito della questione, invitandolo a valutare nuovamente se la questione è ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle modifiche normative sopravvenute.
Quale modifica normativa era intervenuta?
Erano sopravvenute modifiche alla disciplina dell’incandidabilità che potevano mutare il quadro applicabile al caso concreto, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 48 della Costituzione — Diritto di voto
- Art. 51 della Costituzione — Diritto di accedere alle cariche elettive
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