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La legge regionale della Basilicata che ha disposto lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale provinciali non viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione. La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dal TAR Basilicata, ritenendo che la scelta regionale rientri nella discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata, con l’art. 19 della legge regionale n. 13 del 2007 (legge di assestamento del bilancio), aveva disposto lo scioglimento dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente dei Consorzi per lo sviluppo industriale delle Province di Matera e Potenza, nominando commissari straordinari. I ricorrenti avevano impugnato questi provvedimenti davanti al TAR, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Rimettente: TAR Basilicata (tre ordinanze).
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Lo scioglimento degli organi consiliari di enti pubblici da parte del legislatore regionale non integra di per sé una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, rientrando nella discrezionalità organizzativa della Regione.
Il principio
Il legislatore regionale può intervenire sull’organizzazione degli enti pubblici locali, incluso lo scioglimento anticipato dei loro organi, purché la misura non sia irragionevole o arbitraria in rapporto agli obiettivi perseguiti.
Domande e risposte
La Regione può sciogliere gli organi di un consorzio provinciale?
Sì, secondo la Corte. Il legislatore regionale ha discrezionalità nell’organizzare gli enti pubblici di propria competenza, inclusa la possibilità di commissariarli.
Qual era il motivo dello scioglimento?
La legge regionale di assestamento del bilancio 2007 aveva previsto questa misura per i consorzi industriali provinciali. Il contesto era una riorganizzazione dell’assetto degli enti pubblici sub-regionali.
Cosa si intende per principio di buon andamento (art. 97 Cost.)?
L’art. 97 Cost. impone che le pubbliche amministrazioni operino in modo efficiente e imparziale. La Corte ha ritenuto che la misura regionale non violasse questo principio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
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