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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali pugliesi istitutive di tre parchi naturali (Isola di S. Andrea, Litorale di Ugento, Costa di Otranto): le censure dei proprietari di aree incluse nel perimetro del parco non erano adeguatamente motivate in relazione ai profili di irragionevolezza e arbitrarietà delle scelte legislative.
Di cosa si tratta
Tre leggi della Regione Puglia avevano istituito altrettanti parchi naturali regionali (Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo, Litorale di Ugento, Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase). Soggetti titolari di diritti su immobili ubicati nelle aree protette avevano impugnato davanti al TAR Puglia gli atti del procedimento amministrativo propedeutico all’istituzione dei parchi. Sopravvenute le leggi regionali, il TAR aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che i vizi del procedimento amministrativo si fossero trasferiti nelle leggi-provvedimento che lo avevano recepito.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, censurava le leggi regionali istitutive dei parchi in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che le leggi sarebbero irragionevoli perché il procedimento amministrativo propedeutico non avrebbe rispettato le regole del contraddittorio con gli interessati, come stabilito dalle precedenti sentenze dello stesso TAR.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che le censure non erano adeguatamente motivate: il TAR si limitava a evidenziare che la legge non avrebbe tenuto conto dei vizi del procedimento amministrativo segnalati nelle precedenti sentenze, senza tuttavia dimostrare l’irragionevolezza o l’arbitrarietà della scelta legislativa. Rispetto alle leggi-provvedimento, il sindacato della Corte è particolarmente rigoroso ma richiede specifiche e motivate allegazioni da parte del rimettente.
Il principio
Le leggi-provvedimento (che incorporano nella forma legislativa atti o scelte di natura amministrativa) sono sottoposte a uno scrutinio di costituzionalità particolarmente rigoroso quanto a non arbitrarietà e ragionevolezza. Tuttavia il rimettente deve specificamente dimostrare le ragioni di incostituzionalità: non è sufficiente rilevare che la legge non ha tenuto conto dei vizi del precedente procedimento amministrativo, occorre spiegare perché la scelta legislativa sia irragionevole o arbitraria in sé.
Domande e risposte
Cosa sono le “leggi-provvedimento”?
Sono leggi che, pur avendo forma legislativa, hanno contenuto sostanzialmente amministrativo: disciplinano situazioni particolari e concrete invece di dettare regole generali e astratte. L’istituzione di un singolo parco naturale con legge è un tipico esempio: è formalmente una legge ma ha gli effetti di un provvedimento amministrativo di vincolo territoriale.
Perché le leggi-provvedimento sono sottoposte a scrutinio più rigoroso?
Perché la loro natura mista “legislativa-amministrativa” le rende potenzialmente idonee a ledere le garanzie dei soggetti interessati (che nel procedimento amministrativo ordinario avrebbero poteri di partecipazione e di impugnazione giurisdizionale maggiori). Il rigore del sindacato costituzionale serve a compensare la minor tutela dei privati.
Quale via di tutela rimaneva ai proprietari delle aree incluse nei parchi?
Poiché la Corte ha dichiarato non fondata la questione, i privati non hanno ottenuto l’annullamento delle leggi istitutive. Potevano però agire per ottenere indennizzi o espropriazioni formali qualora l’inclusione nel parco avesse determinato limitazioni significative all’utilizzo dei loro beni, secondo le procedure previste dalla legge regionale sulle aree naturali protette.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza delle leggi-provvedimento
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento, evocato in relazione al procedimento amministrativo propedeutico
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