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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di grimaldelli), che punisce chi, già condannato per reati patrimoniali o di prevenzione, è trovato in possesso di chiavi alterate o grimaldelli senza giustificazione. La Corte ritiene che la norma non sanzioni uno status ma un fatto concreto.

Di cosa si tratta

L’art. 707 del codice penale punisce con l’arresto chi, già condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di reati contro il patrimonio, venga trovato in possesso di chiavi false, grimaldelli o strumenti analoghi, senza fornire una giustificazione plausibile. La Corte d’appello di Genova aveva dubitato che questa norma punisse più il modo di essere dell’autore (la sua storia penale) che un fatto oggettivo.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Genova ha impugnato l’art. 707 c.p. in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma: punisse una condizione personale (il precedente penale) anziché un fatto; violasse il principio rieducativo della pena; invertisse l’onere della prova; violasse la tassatività della fattispecie penale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. L’art. 707 punisce un fatto concreto (il possesso ingiustificato di strumenti da scasso) e non una mera condizione personale. Il precedente penale costituisce un elemento qualificante del soggetto attivo, prassi legislativa legittima. La norma non inverte l’onere della prova ma richiede la prova di giustificazione, coerentemente con la ratio di prevenzione speciale.

Il principio

Non ogni norma che utilizzi il precedente penale come elemento della fattispecie punisce uno “status”: se la condotta incriminata è un fatto concreto e oggettivo (il possesso di strumenti da scasso), il richiamo alla qualità soggettiva del reo è un legittimo strumento di tipizzazione, espressione della discrezionalità legislativa nella configurazione delle fattispecie di pericolo.

Domande e risposte

Chiunque con grimaldelli in tasca commette il reato dell’art. 707 c.p.?

No. L’art. 707 si applica solo a chi abbia già riportato condanna per determinati reati (delitti da lucro o contravvenzioni di prevenzione patrimoniale). Chi non ha precedenti penali rilevanti non commette questo reato.

Come ci si difende dall’accusa ex art. 707 c.p.?

Fornendo una giustificazione plausibile del possesso: ad esempio, essere un fabbro, un elettricista, un meccanico, o avere altra ragione professionale che spieghi la detenzione degli strumenti.

Il reato dell’art. 707 c.p. è ancora in vigore?

Sì. La norma non è stata abrogata e rimane nel codice penale. Ha carattere contravvenzionale e si inserisce nel quadro delle misure preventive penali (misure di polizia).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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