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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dai Tribunali di Paola contro l’arresto obbligatorio dello straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento (delitto di cui all’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione), e inammissibili quelle dei Tribunali di Agrigento che censuravano anche la fattispecie del trattenimento illecito.

Di cosa si tratta

L’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998 (TU immigrazione), introdotti dalla legge 271/2004, configurano rispettivamente come delitto il trattenimento dello straniero nel territorio nazionale in violazione dell’ordine di allontanamento (pena: reclusione da 1 a 4 anni) e prevedono l’arresto obbligatorio del colpevole in flagranza. I Tribunali di Agrigento (sezioni distaccate di Canicattì e Licata) e di Paola (sezione distaccata di Scalea) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di tali disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

I rimettenti censuravano gli artt. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998 in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della Costituzione: denunciavano che l’arresto obbligatorio sarebbe irragionevole quando l’inottemperanza all’ordine di espulsione è materialmente impossibile (per mancanza di documenti o mezzi), e che la trasformazione della precedente contravvenzione in delitto eluderebbe la sentenza costituzionale che aveva dichiarato illegittimo il precedente arresto obbligatorio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni del Tribunale di Paola relative al comma 5-quinquies: avendo il legislatore trasformato la fattispecie da contravvenzione in delitto, la contraddizione rilevata dalla precedente sentenza costituzionale (che aveva colpito il vecchio arresto obbligatorio) è venuta meno. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni dei Tribunali di Agrigento, per mancanza di adeguata motivazione. Ha ribadito che i profili di sproporzione del sistema sanzionatorio restano rimediabili solo da un intervento organico del legislatore.

Il principio

La trasformazione di una fattispecie da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio, può rimuovere il vizio di incostituzionalità rilevato in precedenza dalla Corte: se la precedente pronuncia aveva colpito una sproporzione tra la gravità dell’illecito (contravvenzione) e la misura applicabile (arresto obbligatorio), la qualificazione come delitto elimina quella sproporzione.

Domande e risposte

Qual era la differenza tra il regime previgente e quello introdotto dalla legge 271/2004?

Prima del 2004, l’inottemperanza all’ordine di allontanamento era una contravvenzione punita con l’arresto fino a sei mesi, con arresto obbligatorio in flagranza. La Corte aveva dichiarato illegittimo tale arresto obbligatorio. La legge 271/2004 ha riqualificato la fattispecie come delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni, rendendo l’arresto obbligatorio nuovamente congruo.

Cosa succede se lo straniero non può materialmente ottemperare all’ordine di espulsione?

Le rimettenti avevano evidenziato che molti stranieri non hanno documenti o mezzi per raggiungere il Paese di origine. La Corte non ha risolto questo problema nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per vizi formali. Il problema dell’inesigibilità rimane aperto sul piano interpretativo.

Perché le questioni di Agrigento sono state dichiarate inammissibili?

Perché le ordinanze di rimessione erano carenti di motivazione e non soddisfacevano i requisiti minimi per un corretto rinvio alla Corte costituzionale. Le censure erano generiche e non adeguatamente argomentate in relazione al caso concreto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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