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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 5/2003 (rito societario), che prevedeva l’estinzione del processo quando l’istanza di fissazione dell’udienza non fosse notificata entro venti giorni. La sanzione dell’estinzione non è irragionevole, a differenza della mera cancellazione dal ruolo.

Di cosa si tratta

Il rito societario introdotto dal d.lgs. n. 5/2003 disciplinava i procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria con un sistema di scambi scritti tra le parti. L’art. 8, comma 4, prevedeva che se l’istanza di fissazione dell’udienza non veniva notificata nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini previsti, il processo si estingueva immediatamente. Il Tribunale di Milano aveva dubitato che questa sanzione, più grave della cancellazione dal ruolo prevista per situazioni simili, fosse costituzionalmente legittima.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 8, comma 4, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sostenendo che l’estinzione del processo fosse una sanzione irragionevolmente più grave della cancellazione dal ruolo, la quale è prevista per ipotesi analoghe nel rito ordinario.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. Il rito societario è un procedimento speciale caratterizzato da regole proprie; il legislatore aveva scelto l’estinzione come sanzione per l’inerzia dell’istante in quanto coerente con la logica deflatoria e acceleratoria del rito. La diversità rispetto al rito ordinario è giustificata dalla diversità di contesto.

Il principio

Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella configurazione delle sanzioni processuali, compresa la scelta tra l’estinzione del processo e la meno grave cancellazione dal ruolo, purché la norma sia coerente con la logica del procedimento speciale in cui si inserisce e non irragionevole nel complesso.

Domande e risposte

Cos’è il rito societario?

Un procedimento civile speciale, introdotto nel 2003 e poi abrogato nel 2012, per le controversie in materia di società, intermediazione finanziaria e credito. Era basato su un sistema di memorie scritte scambiate tra le parti, con intervento del giudice in una fase successiva.

Qual è la differenza tra estinzione e cancellazione dal ruolo?

La cancellazione dal ruolo estingue il processo solo se non riassunto entro un termine; in tal caso può essere riattivato. L’estinzione invece chiude definitivamente il giudizio e il diritto fatto valere può essere riproposto solo nei limiti della prescrizione.

Il rito societario è ancora in vigore?

No. Il d.l. n. 1/2012 lo ha abrogato e le controversie societarie sono tornate nell’ambito del rito civile ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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