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Il Tribunale di Roma aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 186 del Codice della strada nella parte in cui attribuiva la competenza al Tribunale (anziché al giudice di pace come per l’art. 187 sulla guida sotto effetto di stupefacenti). La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto totale di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
L’art. 186 del Codice della strada punisce la guida in stato di ebbrezza alcolica e attribuisce la competenza penale al Tribunale. L’art. 187 punisce la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, fattispecie analoga, ma prevede la competenza del giudice di pace (con relativi benefici processuali: oblazione, improcedibilità, estinzione del reato). Il Tribunale di Roma sosteneva che questa diversità di competenza creasse un’irragionevole disparità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 151/2003, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, per l’irragionevole diversità di competenza rispetto alla fattispecie similare dell’art. 187.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Le ordinanze di rimessione erano totalmente prive di descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus: il Tribunale non aveva indicato i fatti storici su cui si fondava la questione, carenza che impedisce di valutare la rilevanza della questione nel caso concreto.
Il principio
L’ordinanza di rimessione di una questione di legittimità costituzionale deve descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale in modo da consentire la verifica della rilevanza. L’omissione totale di tale descrizione determina l’inammissibilità manifesta della questione.
Domande e risposte
La differenza di competenza tra art. 186 e art. 187 CdS è costituzionalmente legittima?
La Corte non si è pronunciata nel merito. Ha dichiarato la questione inammissibile per difetti formali, lasciando irrisolto il problema sostanziale di costituzionalità sollevato dal Tribunale.
Cosa comporta per l’imputato la competenza del Tribunale anziché del giudice di pace?
Chi è giudicato dal Tribunale non può accedere a istituti tipici del rito del giudice di pace, come l’oblazione (pagamento volontario per estinguere il reato) e la dichiarazione di improcedibilità per condotte riparatorie.
Il problema è stato poi risolto?
Sì, in parte. Il d.l. n. 117/2007 aveva già modificato la competenza per il reato di guida sotto stupefacenti attribuendola al giudice monocratico, avvicinando le due discipline, anche se il quadro normativo ha subito ulteriori modifiche negli anni successivi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato come parametro
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge
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