Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Napoli e dalla Corte d’assise d’appello di Bari sull’art. 593 c.p.p. (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotta dalla legge n. 46/2006). I giudici rimettenti avevano colpito la norma sbagliata: nei giudizi a quibus non dovevano applicare l’art. 593, ma l’art. 10 della stessa legge, relativo al regime transitorio. Si tratta del classico caso di «aberratio ictus» nella scelta della norma oggetto.

Di cosa si tratta

La legge n. 46/2006 ha modificato l’art. 593 c.p.p. introducendo il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. Molte corti di appello avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di tale norma. Tuttavia, la Corte d’appello di Napoli e la Corte d’assise d’appello di Bari stavano giudicando su procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006: a tali procedimenti si applicava non il nuovo art. 593 c.p.p. bensì l’art. 10 della medesima legge, che ne disciplinava il regime transitorio.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli e la Corte d’assise d’appello di Bari hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 593 c.p.p., come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006, e dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per «aberratio ictus»: i giudici rimettenti non dovevano applicare l’art. 593 c.p.p. nei giudizi a quibus, perché i procedimenti erano già in corso prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006 e ricadevano sotto il regime transitorio dell’art. 10. Impugnare l’art. 593 anziché l’art. 10 è un errore di individuazione della norma rilevante.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve investire la norma che il giudice è effettivamente chiamato ad applicare nel giudizio principale. Se il giudice indica come oggetto della questione una norma diversa da quella applicabile (aberratio ictus), la questione è manifestamente inammissibile per errore nella scelta della norma oggetto.

Domande e risposte

Cosa si intende per «aberratio ictus» nel giudizio di costituzionalità?

Si intende l’errore con cui il giudice rimettente «centra il bersaglio sbagliato»: invece di impugnare la norma che deve effettivamente applicare nel processo a quo, impugna una norma diversa, anche se correlata. La questione è inammissibile perché manca il presupposto della rilevanza.

La legge n. 46/2006 sull’inappellabilità dei proscioglimenti è poi stata dichiarata incostituzionale?

Sì. La Corte ha successivamente dichiarato l’illegittimità di quella riforma con la sentenza n. 26/2007, ripristinando il potere del PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Le questioni del 2008 sono quindi diventate sostanzialmente irrilevanti sul piano pratico.

Qual è il regime transitorio dell’art. 10 della legge n. 46/2006?

L’art. 10 stabiliva le regole applicabili ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge: era questa la norma che i giudici rimettenti avrebbero dovuto censurare, se ritenevano che il nuovo regime transitorio fosse costituzionalmente illegittimo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.