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La Corte costituzionale ha annullato la delibera del Senato della Repubblica che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Raffaele Iannuzzi, contenute in un articolo pubblicato su Panorama, in cui si attribuiva al defunto sindacalista Domenico Geraci un ruolo di tramite tra la mafia e ambienti di sinistra. Le affermazioni non erano espressione di funzione parlamentare ma di attività giornalistica e politica extra-parlamentare.
Di cosa si tratta
Il senatore Raffaele Iannuzzi aveva pubblicato su Panorama del 10 ottobre 2002 un articolo in cui scriveva che il defunto sindacalista Domenico Geraci, già dirigente UIL, sarebbe stato “un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra” e che sarebbe stato sullo stesso aereo di Luciano Violante e Giovanni Brusca. Il GIP di Milano stava processando il senatore per diffamazione a mezzo stampa della memoria del defunto. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle affermazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la deliberazione del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1), che aveva dichiarato che i fatti contestati al senatore Iannuzzi costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. L’articolo pubblicato su Panorama non costituiva la sostanziale riproduzione di atti parlamentari specifici. Il Senato aveva invocato genericamente l’impegno politico del senatore e il fatto che i temi trattati fossero stati discussi in Parlamento; ma il nesso neksari deve essere tra le singole affermazioni e specifici atti parlamentari, non tra il tema generale e l’attività parlamentare complessiva.
Il principio
Il mero riferimento ad attività parlamentare o a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento non basta a qualificare come esercizio di funzione parlamentare le dichiarazioni extra-parlamentari. La correlazione tra le singole affermazioni e specifici atti tipicamente parlamentari deve essere puntuale e verificabile.
Domande e risposte
L’insindacabilità copre anche gli articoli di giornale scritti da un parlamentare?
No, di regola. L’attività giornalistica è espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), non della funzione parlamentare. Solo se l’articolo costituisce la sostanziale riproduzione di uno specifico atto parlamentare (es. discorso in Senato) può essere coperto dall’insindacabilità.
Si può diffamare la memoria di una persona defunta?
Sì. L’art. 597 c.p. punisce la diffamazione contro la memoria dei defunti. La querela può essere proposta dai prossimi congiunti del defunto. Il reato tutela sia la memoria del defunto sia il decoro dei suoi familiari.
Cosa differenzia questa sentenza dall’ordinanza n. 122/2008?
L’ordinanza n. 122 aveva dichiarato ammissibile (in fase preliminare) un conflitto analogo riguardante il deputato Taormina. La sentenza n. 135 decide nel merito un altro conflitto, già in fase di merito, e annulla la delibera del Senato. La sentenza n. 134 aveva fatto lo stesso per la Camera nel caso Di Luca, con lo stesso esito.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare; prerogativa istituzionale delle Camere, non privilegio personale del parlamentare
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