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La Corte costituzionale ha annullato la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le affermazioni del deputato Alberto Di Luca nei confronti della giudice Mariaclementina Forleo. Le dichiarazioni, rese tramite comunicati ANSA, non costituivano esercizio di funzioni parlamentari ma esternazioni extra-parlamentari non coperte dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il deputato Alberto Di Luca aveva rilasciato dichiarazioni a due comunicati ANSA del 4 febbraio 2005 criticando la giudice dell’udienza preliminare di Milano, dott.ssa Mariaclementina Forleo, in relazione a due sue decisioni: l’assoluzione di imputati per terrorismo internazionale e il diniego di consenso all’espulsione di un imputato disposta dal Ministro dell’interno. Il deputato aveva definito le decisioni della giudice “di tipo politico”, anteponienti “astratte ragioni procedurali” alla difesa della sicurezza. La Camera aveva dichiarato insindacabili queste affermazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, investito del processo penale per diffamazione a carico del deputato Di Luca, ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera dei deputati del 22 novembre 2005 (Doc. IV-quater, n. 118), che aveva dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni ex art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Di Luca e ha annullato la delibera. Le affermazioni, contenute in comunicati di agenzia, non costituivano la sostanziale riproduzione di atti tipicamente parlamentari; erano dichiarazioni extra-parlamentari rese nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., non della funzione parlamentare. La qualità di parlamentare non è di per sé sufficiente a garantire l’insindacabilità.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68, primo comma, Cost. non copre tutte le dichiarazioni di un parlamentare ma solo quelle che costituiscono la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni già manifestate nell’esercizio delle funzioni parlamentari (es. discorsi in aula, interrogazioni, proposte di legge). Le dichiarazioni extra-parlamentari che esprimono critiche personali a magistrati non sono coperte dalla prerogativa.
Domande e risposte
Quando le dichiarazioni di un parlamentare fuori dall’aula sono insindacabili?
Solo quando costituiscono la sostanziale riproduzione di atti tipicamente parlamentari precedentemente posti in essere (discorsi in Parlamento, voti, interrogazioni). La correlazione deve essere specifica e verificabile, non generica.
La critica a un magistrato da parte di un parlamentare è sempre diffamazione?
No. La critica, anche aspra, alle decisioni giudiziarie è lecita nell’ambito della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Diventa diffamazione quando attribuisce al magistrato condotte disonorevoli non riscontrate, senza base fattuale, ledendone onore e reputazione.
Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?
Il procedimento penale per diffamazione riprende il corso normale davanti al giudice penale, che giudicherà nel merito se le dichiarazioni del deputato siano diffamatorie.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni; prerogativa istituzionale non privilegio personale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.