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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale nella parte in cui non include tra i casi di revisione la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del diritto a un equo processo. La Corte ha però rivolto al legislatore un pressante invito ad adottare le misure necessarie per adeguarsi alle sentenze CEDU.
Di cosa si tratta
Un soggetto condannato con sentenza definitiva aveva chiesto la revisione del processo sulla base di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che aveva accertato la non equità del processo italiano, perché la condanna era fondata su dichiarazioni di coimputati esaminati senza contraddittorio. L’art. 630 c.p.p. disciplina i casi in cui è possibile richiedere la revisione di una condanna definitiva, ma non prevede le sentenze CEDU come caso autonomo.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bologna ha impugnato l’art. 630, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, nella parte in cui esclude dai casi di revisione l’impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della condanna con una sentenza CEDU che abbia accertato la violazione dell’art. 6 della Convenzione (diritto a un equo processo).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’art. 630 c.p.p. non viola la Costituzione nella parte in cui non prevede un caso di revisione fondato sulle sentenze CEDU, perché la revisione “ordinaria” non può assolvere la medesima funzione di un procedimento speciale di riesame del giudicato. Tuttavia, la Corte ha rivolto al legislatore un “pressante invito” ad adottare i provvedimenti idonei per consentire all’ordinamento italiano di adeguarsi alle sentenze CEDU in materia penale.
Il principio
L’adeguamento dell’ordinamento interno alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano accertato la violazione del diritto a un equo processo richiede un intervento legislativo ad hoc, non potendo essere realizzato mediante una semplice estensione interpretativa dell’istituto della revisione penale ordinaria.
Domande e risposte
Cos’è la revisione del processo penale?
È uno strumento straordinario (artt. 629 ss. c.p.p.) che consente di riaprire un processo penale con sentenza definitiva di condanna in presenza di nuove prove o di contraddizioni tra giudicati. Non è un ordinario mezzo di impugnazione.
Cosa succede dopo una sentenza CEDU che condanna l’Italia per processo non equo?
L’Italia è obbligata internazionalmente ad adeguarsi alla pronuncia, ma all’epoca non esisteva uno strumento interno per riaprire il processo. Con la legge n. 67/2014 e la successiva giurisprudenza è stato introdotto un meccanismo di riesame.
Cos’è il “pressante invito” al legislatore?
È una formula con cui la Corte, pur non dichiarando l’incostituzionalità, segnala al Parlamento la necessità di colmare una lacuna normativa per evitare future violazioni dei diritti fondamentali. Non ha forza vincolante ma costituisce un forte indirizzo politico-costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza; parametro invocato per la disparità tra condannati con e senza sentenza CEDU favorevole
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena; parametro invocato per la continua esecuzione di pena nonostante la condanna CEDU
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