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La Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Giudici di pace di Napoli, Barra, Varese e Trecastagni, che avevano sollevato questioni sull’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada (confisca del ciclomotore). Una sopravvenuta modifica normativa aveva mutato la disposizione censurata, imponendo ai giudici rimettenti di rivalutare la rilevanza delle questioni.
Di cosa si tratta
Anche questa terza ordinanza sul medesimo articolo del Codice della strada riguarda la confisca del ciclomotore usato per infrazioni stradali (art. 213, comma 2-sexies). Cinque Giudici di pace (Napoli, Barra con due ordinanze, Varese, Trecastagni) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione, censurandone la violazione del principio di personalità della responsabilità e del diritto di proprietà.
La questione di legittimità costituzionale
I Giudici di pace di Napoli, Barra, Varese e Trecastagni hanno impugnato l’art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992 in riferimento agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione, censurando la confisca obbligatoria del ciclomotore anche quando appartenente a soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (es. genitore di minore che non aveva usato il casco).
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Il d.l. n. 262/2006, conv. in l. n. 286/2006, aveva sostituito il testo dell’art. 213, comma 2-sexies: la confisca rimaneva solo per i casi in cui il veicolo fosse usato per commettere un reato, mentre per le infrazioni degli artt. 170 e 171 c.d.s. la sanzione accessoria diventava il fermo del veicolo per 60 o 90 giorni. I giudici dovevano valutare se le questioni fossero ancora rilevanti alla luce del testo novellato.
Il principio
Quando una modifica normativa sopravvenuta muta in modo significativo la disposizione censurata, la Corte non può decidere nel merito una questione formulata sul testo precedente, ma deve restituire gli atti affinché il giudice rimettente valuti autonomamente se riproporre la questione in riferimento alla nuova norma.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra confisca e fermo amministrativo del veicolo?
La confisca comporta il trasferimento definitivo della proprietà del veicolo allo Stato. Il fermo amministrativo è una misura temporanea (60 o 90 giorni) che impedisce la circolazione ma non priva il proprietario del bene.
Perché sono stati sollevati tre procedimenti (ord. 125, 126, 127) sullo stesso articolo?
Perché i casi erano stati sollevati da giudici diversi e presentavano situazioni processuali differenti: alcuni avevano correttamente motivato le questioni (n. 125, decise nel merito), altri avevano vizi formali (n. 126, inammissibili), altri ancora non avevano considerato la norma sopravvenuta (n. 127, restituzione atti).
Cosa succede dopo la restituzione degli atti al giudice rimettente?
Il giudice valuta se la norma modificata si applica ancora al caso concreto e, se del caso, può sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte con riferimento al testo novellato.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — Responsabilità penale personale; parametro invocato per la confisca del veicolo del terzo proprietario
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà privata; parametro invocato rispetto alla confisca obbligatoria del veicolo
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