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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada sollevate da sette Giudici di pace. Le questioni erano inammissibili perché i rimettenti non avevano valutato l’incidenza della sopravvenuta modifica normativa sulla rilevanza delle questioni, o avevano formulato ordinanze gravemente carenti nella motivazione.
Di cosa si tratta
Come nell’ordinanza n. 125/2008, anche questa pronuncia riguarda l’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada che prevedeva la confisca del ciclomotore o motoveicolo usato per infrazioni stradali. Sette Giudici di pace (Notaresco, Afragola, Foggia, Cervignano del Friuli, Melfi, Catanzaro, Piove di Sacco) avevano sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale, ma le loro ordinanze presentavano vizi formali o sostanziali.
La questione di legittimità costituzionale
I sette Giudici di pace hanno impugnato l’art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992 in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27, 16 e 42 della Costituzione. Rispetto all’ordinanza n. 125/2008, le questioni erano viziate: alcuni rimettenti non avevano considerato la modifica normativa intervenuta con il d.l. n. 262/2006; altri avevano formulato ordinanze con gravi lacune motivazionali (alcuni non avevano nemmeno indicato le norme costituzionali asseritamente violate).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Per i Giudici di Notaresco, Cervignano e Catanzaro, l’inammissibilità deriva dall’omessa valutazione dell’incidenza dello ius superveniens (d.l. n. 262/2006) sulla rilevanza delle questioni. Per i Giudici di Afragola, Foggia, Melfi e Piove di Sacco, le ordinanze erano gravemente carenti nella descrizione delle fattispecie e nella motivazione della rilevanza e non manifesta infondatezza.
Il principio
Quando il rimettente non valuta l’incidenza di una sopravvenuta modifica normativa sulla rilevanza della questione, questa è manifestamente inammissibile. Analogamente, le ordinanze di rimessione devono contenere adeguata motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza; la carenza di motivazione è causa di inammissibilità.
Domande e risposte
Cos’è lo ius superveniens nel giudizio di legittimità costituzionale?
È la modifica normativa che interviene dopo la proposizione della questione di legittimità. Se modifica la norma censurata, il giudice rimettente deve valutare se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale o se debba essere riformulata.
Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione?
L’ordinanza deve indicare: la norma censurata, i parametri costituzionali violati, la motivazione della rilevanza (la norma si applica nel giudizio principale) e della non manifesta infondatezza (esistono dubbi seri di costituzionalità). La carenza di uno di questi elementi determina l’inammissibilità.
Perché ci sono due ordinanze (n. 125 e n. 126) sulla stessa norma?
Le questioni erano state sollevate da giudici diversi. La Corte le ha trattate separatamente: n. 125 per i rimettenti che avevano correttamente motivato (dichiarate infondate nel merito) e n. 126 per quelli con vizi formali o sostanziali (dichiarate inammissibili).
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — Responsabilità penale personale; parametro invocato rispetto alla confisca del bene del terzo proprietario
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà privata; parametro invocato rispetto alla confisca del veicolo
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