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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada, che prevedeva la confisca del ciclomotore o motoveicolo usato per commettere certe infrazioni stradali. La confisca à sanzione patrimoniale e non personalissima, quindi non viola il principio di responsabilità personale.

Di cosa si tratta

L’art. 213, comma 2-sexies del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto dalla legge n. 168/2005, prevedeva la confisca del ciclomotore o motoveicolo quando veniva usato per commettere alcune infrazioni stradali (ad es. trasporto di un passeggero, mancato uso del casco). Diversi Giudici di pace avevano dubitato della legittimità costituzionale di questa sanzione accessoria quando il proprietario del mezzo non coincideva con l’autore dell’infrazione.

La questione di legittimità costituzionale

I Giudici di pace di Vicenza, Francavilla al Mare e Chioggia hanno impugnato l’art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992 in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, sostenendo che la confisca del veicolo di proprietà di un terzo (es. del genitore del minore che ha commesso l’infrazione) violasse il principio di responsabilità personale e il diritto di proprietà.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. La confisca del ciclomotore ha effetti esclusivamente patrimoniali e non incide sulla libertà di circolazione del soggetto; a differenza della decurtazione di punti dalla patente, non ha contenuto afflittivo personale. In materia di sanzioni amministrative, il principio di responsabilità personale opera solo per le sanzioni di contenuto personalissimo, non per quelle patrimoniali.

Il principio

Il principio di responsabilità personale ex art. 27 Cost. vale per le sanzioni penali e si applica alle sanzioni amministrative solo quando queste hanno contenuto afflittivo personale. Le sanzioni accessorie di natura puramente patrimoniale (come la confisca di un bene) possono colpire anche il proprietario non responsabile dell’infrazione.

Domande e risposte

La confisca del ciclomotore è una sanzione penale o amministrativa?

È una sanzione accessoria amministrativa, che si aggiunge alla sanzione pecuniaria principale prevista dal Codice della strada. Non comporta conseguenze penali per l’autore dell’infrazione.

Cosa succede se il ciclomotore è di proprietà del genitore e l’infrazione è commessa dal figlio minorenne?

Secondo la norma censurata, la confisca colpiva il bene indipendentemente da chi ne fosse proprietario. La Corte ha ritenuto ciò compatibile con la Costituzione poiché la confisca è sanzione patrimoniale, non personale.

La norma è ancora in vigore?

Il d.l. n. 262/2006 (conv. l. n. 286/2006) aveva già modificato l’art. 213, comma 2-sexies, sostituendo la confisca con il fermo del veicolo per 60 o 90 giorni per le infrazioni degli artt. 170 e 171 c.d.s., limitando la confisca ai casi in cui il veicolo sia usato per commettere un reato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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