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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Commissione tributaria regionale della Toscana perché valutasse l’incidenza di una modifica normativa sopravvenuta. L’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, che escludeva le terre e le rocce da scavo dalla nozione di rifiuto a certe condizioni, era stato nel frattempo sostituito dal d.lgs. n. 4/2008 con disposizione più garantista. La Corte non ha deciso nel merito la questione di legittimità costituzionale.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), nella parte in cui escludeva che le terre e le rocce da scavo destinate a reinterri, riempimenti e rilevati fossero qualificabili come rifiuti. La contestazione riguardava un tributo speciale per il deposito in discarica che il Consorzio CAVET (Alta Velocità Emilia-Toscana) avrebbe dovuto pagare alla Regione Toscana.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale della Toscana ha impugnato l’art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma fosse in contrasto con la nozione di rifiuto stabilita dalle direttive comunitarie 75/442/CEE e 91/156/CEE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che richiedeva il certo riutilizzo del materiale senza trasformazione preliminare.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 aveva sostituito la disposizione censurata con una norma che rafforzava le garanzie del certo riutilizzo delle terre e rocce da scavo, recependo le indicazioni della Corte di giustizia UE. Il giudice a quo doveva dunque rivalutare se la questione rimanesse rilevante nel giudizio principale.

Il principio

Quando la norma censurata è modificata nel corso del giudizio costituzionale in modo potenzialmente incidente sulla rilevanza della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti autonomamente se la questione persista nella sua originaria formulazione.

Domande e risposte

Che cos’è il tributo speciale per il deposito in discarica?

È un tributo regionale (istituito dal d.lgs. n. 507/1993) dovuto per ogni tonnellata di rifiuto solido conferito in discarica. Se le terre da scavo non erano “rifiuti”, il tributo non era dovuto.

Cosa si intende per “sottoprodotto” in materia di rifiuti?

La Corte di giustizia UE distingue tra “rifiuto” (ciò di cui il detentore si disfa) e “sottoprodotto” (ciò che viene riutilizzato in modo certo, senza trasformazione, nel corso dello stesso processo produttivo). Le terre da scavo possono essere sottoprodotti solo se il loro reimpiego è certo e documentato.

Cosa cambiò con il d.lgs. n. 4/2008?

La nuova norma rafforzò il ruolo del progetto esecutivo come garanzia del certo riutilizzo e introdusse un termine massimo entro il quale il reimpiego doveva avvenire, avvicinando la disciplina italiana agli standard europei.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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