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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 2, del Testo Unico immigrazione, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e padre del nascituro. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Un cittadino tunisino, privo di permesso di soggiorno regolare, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione prefettizio. Egli aveva dichiarato di convivere con una cittadina italiana, che aspettava un figlio da lui già riconosciuto. Il Giudice di pace di Novara riteneva che la norma sulle espulsioni, non prevedendo un divieto esplicito per questo caso, violasse i diritti del nascituro e dell’unità familiare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Novara ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettere c) e d), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo straniero clandestino che sia convivente di una cittadina italiana e padre del nascituro.
La decisione della Corte
La Corte, con relatore la giudice Maria Rita Saulle, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale. Il giudice rimettente non aveva sufficientemente argomentato perché la questione dovesse essere risolta per definire il giudizio a quo.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è ricevibile solo se il giudice rimettente ne motiva adeguatamente la rilevanza, dimostrando che la definizione del giudizio principale dipende necessariamente dalla norma censurata. L’omissione o l’insufficienza di tale motivazione determina l’inammissibilità della questione, indipendentemente dalla fondatezza del dubbio nel merito.
Domande e risposte
Chi non può essere espulso ai sensi dell’art. 19, comma 2, del T.U. immigrazione?
L’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per alcune categorie di stranieri, tra cui i familiari conviventi di cittadini italiani (lettera c) e le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto (lettera d). La questione riguardava l’estensione di tale divieto al padre del nascituro convivente con la madre italiana.
Perché il rimettente riteneva incostituzionale la norma?
Il Giudice di pace sosteneva che espellere il padre del nascituro violasse il diritto del figlio a crescere con entrambi i genitori (art. 30 Cost.), il diritto all’unità familiare (artt. 2 e 29 Cost.), la tutela del minore (art. 31 Cost.) e il principio di uguaglianza tra figli di genitori sposati e non sposati (art. 3 Cost.).
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
La Corte ha rilevato che la motivazione del giudice rimettente sulla rilevanza della questione nel caso concreto era insufficiente. In particolare, il rimettente non aveva chiarito perché la soluzione del giudizio sul decreto di espulsione dipendesse necessariamente dalla norma censurata.
Norme collegate
- Art. 30 della Costituzione — Diritti e doveri dei genitori, parametro invocato
- Art. 31 della Costituzione — Protezione della famiglia e del minore, parametro invocato
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro invocato
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