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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 (IRAP), che stabilisce il regime transitorio per la determinazione della base imponibile delle banche. Le questioni erano state sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli su ricorso del Banco di Napoli.

Di cosa si tratta

Il Banco di Napoli (poi San Paolo IMI – Banco di Napoli s.p.a.) aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni d’imposta 1998 e 1999, sostenendo che la norma transitoria che regolava la base imponibile per le banche fosse incostituzionale. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il dubbio e rimesso la questione alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (principi di uguaglianza e di capacità contributiva), questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP per le banche nel periodo transitorio.

La decisione della Corte

La Corte, con relatore il giudice Franco Gallo, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Il regime transitorio previsto per le banche ai fini IRAP non viola né il principio di uguaglianza né quello di capacità contributiva, rientrando nell’esercizio della discrezionalità legislativa nella disciplina dei tributi.

Il principio

Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione della base imponibile di un tributo e nella previsione di regimi transitori per categorie specifiche di soggetti. La diversità di trattamento fiscale non è di per sé incostituzionale, purché sia sorretto da una ragione non arbitraria. Il regime transitorio IRAP per le banche trova giustificazione nelle peculiarità del settore bancario.

Domande e risposte

Cos’è l’IRAP e come si calcola per le banche?

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), istituita con il d.lgs. n. 446 del 1997, è un’imposta sul valore aggiunto prodotto dalle imprese. Per le banche e gli enti finanziari è prevista una base imponibile speciale, diversa da quella delle imprese ordinarie, che tiene conto delle peculiarità dell’attività bancaria.

Cosa prevedeva il regime transitorio dell’art. 45, comma 2?

L’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 stabiliva, per gli esercizi d’imposta 1998 e 1999, un regime transitorio per il calcolo della base imponibile IRAP degli enti creditizi, con regole diverse da quelle ordinarie, nel quadro del progressivo adeguamento del settore bancario alla nuova disciplina tributaria.

Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata?

La Corte ha ritenuto che il legislatore avesse legittimamente esercitato la propria discrezionalità nel prevedere un regime transitorio speciale per le banche, soggetti con caratteristiche peculiari rispetto alle imprese ordinarie. Non vi era alcuna violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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