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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 44 del Testo Unico dell’edilizia, sollevata nella parte in cui non prevede la causa di estinzione del reato edilizio analoga a quella prevista per i reati paesaggistici. Il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie concreta, impedendo di individuare quale delle tre ipotesi di reato edilizio fosse contestata agli imputati.
Di cosa si tratta
L’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia) disciplina le sanzioni penali per le violazioni urbanistiche ed edilizie. L’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) prevede invece l’estinzione del reato paesaggistico in caso di rimessa in pristino. Il Tribunale penale di Jesi dubitava della legittimità dell’assenza di analoga causa estintiva per i reati edilizi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la causa di estinzione del reato prevista per le violazioni paesaggistiche dall’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione perché il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie sottoposta al suo giudizio. Tale carenza impediva di individuare quale delle tre distinte ipotesi di contravvenzione edilizia previste dall’art. 44 fosse stata contestata agli imputati, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.
Il principio
L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve descrivere con adeguata precisione la fattispecie concreta del giudizio a quo. Quando la descrizione è del tutto assente, la questione è inammissibile perché non è possibile verificarne la rilevanza né individuare con certezza l’oggetto del giudizio incidentale.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra reato edilizio e reato paesaggistico?
Il reato edilizio punisce la costruzione o l’intervento edilizio senza titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, ecc.) in violazione dell’art. 44 del TUE. Il reato paesaggistico punisce invece i lavori che alterano l’aspetto di un’area soggetta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione, in violazione dell’art. 181 del Codice dei beni culturali.
Cosa prevede la causa di estinzione paesaggistica?
L’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede che il reato paesaggistico si estingua se il trasgressore provvede alla rimessione in pristino dei luoghi o degli immobili entro il termine stabilito dal giudice nella sentenza di condanna.
L’art. 44 del TUE prevede oggi cause estintive simili?
No: l’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 non contiene una causa estintiva analoga alla rimessa in pristino per i reati paesaggistici. In alcuni casi può applicarsi l’oblazione, ma con modalità e presupposti diversi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra reato edilizio e reato paesaggistico evocato nella questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.