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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 155 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006) e artt. 6 e 10 della medesima legge. La Corte non è entrata nel merito, rilevando carenze nei presupposti processuali dell’ordinanza di rimessione.

Di cosa si tratta

Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale di art. 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006) e artt. 6 e 10 della medesima legge. La Corte, nella rsquo;ordinanza n. 155/2008, ha verificato i presupposti processuali della questione e ha ritenuto che l’ordinanza di rimessione non soddisfi i requisiti di rilevanza o di adeguata motivazione richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di art. 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006) e artt. 6 e 10 della medesima legge, sollevata da diverse Corti d’appello, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. L’inammissibilità può dipendere da: difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, difetto di incidentalità, o assenza delle condizioni processuali di accesso.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 576 cpp, nella parte in cui limita l’appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento, sono manifestamente inammissibili per difetto di motivazione o rilevanza nell’ordinanza di rimessione.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 155/2008?

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a art. 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006) e artt. 6 e 10 della medesima legge. Non ha pertanto esaminato nel merito la conformità della norma alla Costituzione.

Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

Una questione è dichiarata manifestamente inammissibile quando mancano i presupposti processuali per l’esame nel merito: ad esempio, difetto di rilevanza nel giudizio a quo, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione, o assenza di incidentalità. In questi casi la Corte non si pronuncia sulla conformità a Costituzione della norma.

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

La pronuncia n. 155/2008 ha effetti nel mio procedimento?

Le ordinanze di inammissibilità e infondatezza, e le sentenze di non fondatezza, non eliminano la norma dall’ordinamento. Tuttavia, altri giudici possono sollevare la stessa questione in futuro con motivazione più adeguata. Per valutare gli effetti nel tuo procedimento è opportuno consultare un professionista legale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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