Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 154 del 2008, la Corte Costituzionale ha deciso in modo differenziato sulle questioni di legittimità costituzionale relative a artt. 593 e 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento): per alcune ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, per altre ha dichiarato la manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di artt. 593 e 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento). La Corte, anziché pronunciarsi nel merito, ha restituito gli atti al giudice a quo affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza alla luce di successivi mutamenti normativi o di pronunce della stessa Corte.

La questione di legittimità costituzionale

È stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale di artt. 593 e 576 del codice di procedura penale (legge n. 46/2006, inappellabilità sentenze proscioglimento), sollevata da Corti d’appello di Roma, Lecce e Bologna, in riferimento a artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha restituzione atti parziale + dichiarazione di manifesta inammissibilità delle questioni residue. La restituzione degli atti è disposta quando sopravvengono elementi nuovi (sentenze della stessa Corte, modifiche legislative) che impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

Il principio

La Corte restituisce gli atti alle corti d’appello per le questioni relative all’art. 593 cpp già decise con la sentenza n. 26/2007, e dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 576 cpp per difetto di rilevanza o motivazione insufficiente.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte con la ordinanza n. 154/2008?

La Corte ha adottato la pronuncia n. 154/2008: consultare il testo integrale per i dettagli.

Perché la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente?

La restituzione degli atti è uno strumento processuale che la Corte utilizza quando, dopo la proposizione della questione, sopravviene un mutamento normativo o una propria pronuncia che incide sulla questione sollevata. Il giudice a quo deve quindi verificare se la questione mantenga rilevanza e, in caso affermativo, può sollevarla nuovamente.

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte Costituzionale?

La Corte usa le ordinanze per le decisioni processuali e per i casi di manifesta inammissibilità o infondatezza, che non richiedono una motivazione approfondita nel merito. Le sentenze, invece, affrontano nel merito la questione di legittimità costituzionale con motivazione estesa.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

In Italia la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo in via incidentale: un giudice, nel corso di un processo, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte Costituzionale se ritiene che una norma applicabile nel giudizio contrasti con la Costituzione. In alcuni casi specifici (ricorso in via principale) lo Stato, le regioni e le province autonome possono ricorrere direttamente.

La pronuncia n. 154/2008 ha effetti nel mio procedimento?

La restituzione degli atti non incide direttamente sui procedimenti pendenti presso altri giudici: riguarda solo il giudice rimettente, che deve rivalutare la rilevanza della questione. Per valutare eventuali effetti nel tuo procedimento, è opportuno consultare un professionista legale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.