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La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Firenze. Dopo l’ordinanza di rimessione, la Regione Toscana ha modificato la norma sui richiami vivi nella caccia, imponendo l’anello inamovibile: il giudice deve rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo diritto regionale.
Di cosa si tratta
La legge regionale toscana n. 3/1994 (recepimento della legge sulla caccia) consentiva di detenere richiami vivi per la caccia privi di anello inamovibile, facendo fede la sola documentazione cartacea. Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 34, comma 4, della legge Regione Toscana n. 3/1994, come modificato dall’art. 11 della l.r. n. 20/2002. Parametro: art. 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione (competenza esclusiva statale su ordine pubblico e sicurezza, e su tutela dell’ambiente). Rimettente: GIP Tribunale di Firenze.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti al giudice a quo. Con la legge regionale n. 19 del 4 aprile 2007, la Toscana aveva già modificato la norma impugnata prevedendo l’apposizione dell’anello inamovibile sui richiami. La sopravvenienza normativa impone al GIP di rivalutare la questione.
Il principio
Quando nel corso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale sopravviene una modifica legislativa della norma censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente perché verifichi se la questione mantenga rilevanza e caratteri di non manifesta infondatezza alla luce del nuovo testo normativo.
Domande e risposte
Cosa sono i richiami vivi nella caccia?
Sono uccelli catturati o allevati tenuti in gabbia e usati per attirare altri esemplari della stessa specie durante la caccia. La loro detenzione è soggetta a controlli per distinguere i soggetti legalmente detenuti da quelli catturati illecitamente.
Perché l’assenza dell’anello era problematica?
L’anello inamovibile certifica l’identità dell’uccello e ne attesta la provenienza lecita (allevamento o cattura regolarmente documentata). Senza anello, la verifica si affida solo a documenti cartacei più facilmente falsificabili.
Cosa cambia con la restituzione degli atti?
Il GIP deve verificare se il procedimento penale pendente riguardi fatti commessi sotto la vecchia o la nuova normativa e se, a seconda dell’interpretazione, persista un contrasto con la Costituzione da sollevare nuovamente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia ambientale e di ordine pubblico
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.