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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 69, quarto comma, del codice penale che vieta al giudice di ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata. Le questioni — sollevate da più giudici — difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La legge n. 251/2005 (cosiddetta “ex Cirielli”) aveva modificato l’art. 69 del codice penale, vietando al giudice di considerare le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). Più tribunali (Roma, Prato, Firenze, Torino) avevano sollevato la questione ritenendo il divieto eccessivamente rigido.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Parametri: artt. 3, 24, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Roma (tre ordinanze), Tribunale di Prato (tre ordinanze), Tribunale di Firenze, Corte d’Appello di Torino, GIP di Torino, GIP di Prato.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità di tutte le questioni, riunite in un unico giudizio. La Corte non entra nel merito perché le ordinanze di rimessione presentano vizi di motivazione: alcune non illustrano adeguatamente la rilevanza nel giudizio principale, altre non sviluppano sufficientemente i profili di non manifesta infondatezza.
Il principio
L’adeguatezza della motivazione delle ordinanze di rimessione è requisito imprescindibile di ammissibilità. Il giudice rimettente deve spiegare perché la questione incide sull’esito del giudizio (rilevanza) e illustrare i profili di contrasto con la Costituzione in modo non generico (non manifesta infondatezza).
Domande e risposte
Cosa cambiò la legge n. 251/2005 sul giudizio di comparazione?
Prima della riforma il giudice poteva sempre valutare se le attenuanti fossero più gravi, equivalenti o meno gravi rispetto alle aggravanti. La legge del 2005 vietò questa valutazione discrezionale nel caso di recidiva reiterata, imponendo l’applicazione della pena dell’aggravante in ogni caso.
Perché i giudici ritenevano la norma incostituzionale?
Perché il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti si traduceva in una pena automaticamente più severa senza consentire al giudice di valutare le specifiche circostanze del caso, in contrasto con i principi di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).
La Corte si è mai pronunciata nel merito su questa norma?
Sì: con la sentenza n. 251 del 2012 la Corte ha poi dichiarato parzialmente illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, in riferimento ad alcune fattispecie.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione penale
- Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena
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