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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Napoli sull’art. 12 l. n. 366/2001 e sugli artt. 2-17 d.lgs. n. 5/2003, riunendo quattro giudizi di contenuto identico. Le questioni erano già state decise dall’ordinanza n. 404/2007 e presentavano gli stessi vizi.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, aveva sollevato d’ufficio quattro questioni identiche di legittimità costituzionale sulle stesse norme (l. n. 366/2001 e d.lgs. n. 5/2003), concernenti altrettanti giudizi in materia societaria e di intermediazione finanziaria. La Corte ha riunito i quattro giudizi e li ha decisi con un’unica pronuncia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, aveva sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e degli artt. 2-17 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, per mancanza di sufficienti principi e criteri direttivi nella delega al Governo per la riforma del rito societario.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i quattro giudizi e ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, richiamando integralmente le ragioni già esposte nell’ordinanza n. 404/2007, che aveva esaminato identiche questioni dello stesso remittente con gli stessi vizi motivazionali.

Il principio

La riunione di giudizi aventi ad oggetto questioni identiche è uno strumento di economia processuale; l’inammissibilità di questioni già decise impedisce al remittente di riproporre le stesse censure senza superare i vizi precedentemente rilevati dalla Corte.

Domande e risposte

Quando la Corte riunisce più giudizi?

La Corte riunisce i giudizi quando le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o strettamente connesse, così da poter decidere con un’unica pronuncia per ragioni di coerenza ed economia processuale.

Cosa prevede l’art. 12 della legge n. 366/2001?

L’art. 12 delegava il Governo a disciplinare i procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, con l’obiettivo di renderli più rapidi ed efficaci, indicando il principio di concentrazione e la riduzione dei termini, senza specificare il modello processuale da adottare.

Il rito societario era applicabile alle controversie bancarie?

Sì: il d.lgs. n. 5/2003 si applicava anche alle controversie in materia bancaria e creditizia ai sensi dell’art. 2 della legge delega n. 366/2001.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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