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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 15-quinquies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 e sull’art. 59, comma 1, della legge regionale toscana n. 40/2005 in materia di attività libero-professionale intra moenia dei dirigenti sanitari. Le norme, che consentono al dirigente di optare per il rapporto esclusivo anche prima che la struttura pubblica garantisca spazi adeguati per l’attività intra moenia, non violano il principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
La legge prevede che i dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale possano scegliere tra il rapporto esclusivo con la struttura pubblica (che limita o esclude la libera professione privata esterna) e il rapporto non esclusivo. Quando un dirigente opta per il rapporto esclusivo, l’azienda sanitaria deve garantirgli la possibilità di esercitare la libera professione intra moenia (cioè all’interno delle strutture pubbliche). Il Tribunale di Grosseto si è chiesto se fosse costituzionalmente legittimo permettere al dirigente di scegliere l’esclusiva prima che tali spazi fossero disponibili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 15-quinquies, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, come interpretato autenticamente dall’art. 6 della l.r. toscana 14 dicembre 2005, n. 67, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che le norme impugnate perseguano una logica di programmazione delle scelte organizzative dell’amministrazione sanitaria, consentendo al dirigente di optare per l’esclusiva indipendentemente dalla disponibilità immediata degli spazi intra moenia. Subordinare tale scelta all’allestimento preventivo degli spazi avrebbe costretto l’amministrazione a invertire la normale sequenza organizzativa.
Il principio
Non viola il principio di uguaglianza la norma che consente al dirigente sanitario di optare per il rapporto esclusivo prima che l’azienda sanitaria abbia predisposto gli spazi per l’attività intra moenia; tale scelta si inserisce in un’ordinata programmazione organizzativa rimessa all’amministrazione.
Domande e risposte
Cosa si intende per attività libero-professionale intra moenia?
L’attività svolta dal medico o da altro dirigente sanitario del SSN a favore di soggetti che ne facciano richiesta, al di fuori dell’orario di lavoro ma all’interno delle strutture pubbliche, con oneri a carico degli assistiti.
Perché il rimettente riteneva vi fosse una disparità di trattamento?
Perché i dirigenti che sceglievano l’esclusiva in un momento in cui gli spazi intra moenia non erano disponibili si trovavano impossibilitati sia a esercitare la libera professione esterna sia a svolgere quella intra moenia, subendo una penalizzazione rispetto a chi aveva scelto il rapporto non esclusivo.
Qual è la differenza tra rapporto esclusivo e non esclusivo per i dirigenti sanitari?
Con il rapporto esclusivo, il dirigente si impegna a prestare la propria attività solo per la struttura pubblica (con un compenso aggiuntivo) e può esercitare la libera professione solo intra moenia. Con il rapporto non esclusivo, può anche svolgere attività libero-professionale extramuraria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.