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La legge del 2005 (cd. ex Cirielli) aveva ridotto i termini di prescrizione, ma aveva escluso che queste riduzioni si applicassero ai processi già in corso in appello. Diversi giudici di secondo grado avevano dubitato della costituzionalità di questa esclusione, sostenendo che fosse ingiusta rispetto ai processi di primo grado (già dichiarati incostituzionali dalla Corte nel 2006). La Corte ha respinto i ricorsi ammissibili, spiegando che i processi in appello sono in una fase avanzata in cui le prove sono già state raccolte: mantenere i vecchi termini di prescrizione in quel caso è ragionevole, perché protegge il lavoro già svolto dai tribunali.
Di cosa si tratta
La Corte costituzionale, con sentenza n. 72 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex Cirielli) – nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi . La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: Art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex Cirielli) – nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi (più brevi) termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della legge
Parametro costituzionale: Art. 3 della Costituzione; artt. 10, secondo comma, e 11 Cost.
Giudice rimettente: Corte d’appello di L’Aquila, Corte d’appello di Roma (più ordinanze), Corte d’appello di Palermo
La decisione della Corte
Dichiara la manifesta inammissibilità di alcune questioni (Corti d’appello di L’Aquila, Roma r.o. 105 e 106, Palermo) per carenza di motivazione sulla rilevanza; dichiara non fondate le questioni sollevate dalle Corti d’appello di Roma con le ordinanze r.o. 107 del 2007, r.o. 347 del 2007 e r.o. 383 del 2007
Il principio
L’esclusione dell’applicazione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione più brevi (legge n. 251/2005) ai processi pendenti in grado di appello è ragionevole, a differenza di quanto già dichiarato incostituzionale per i processi di primo grado (sentenza n. 393/2006). Nei giudizi di appello la prova è già stata acquisita in primo grado, e la sentenza di primo grado costituisce atto rilevante ai fini della prescrizione (art. 160 c.p.). Pertanto la scelta del legislatore di mantenere i vecchi termini per i processi in appello tutela l’efficienza processuale e non disperde le attività già compiute.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge ex Cirielli del 2005 sui termini di prescrizione?
Riduceva in molti casi i termini di prescrizione dei reati. Per bilanciare l’impatto sui processi in corso, prevedeva disposizioni transitorie che escludevano l’applicazione dei nuovi termini più brevi ai processi già pendenti in appello.
Perché la Corte ha trattato diversamente i processi in primo grado e quelli in appello?
I processi in primo grado partivano da zero, quindi applicare i vecchi termini più lunghi poteva prolungare indefinitamente il processo. In appello, invece, la prova era già stata raccolta e la sentenza di primo grado aveva già interrotto la prescrizione: mantenere i vecchi termini era ragionevole per non disperdere il lavoro fatto.
Quali questioni sono state dichiarate inammissibili in questa sentenza?
Quelle di alcuni giudici d’appello che non avevano adeguatamente spiegato perché la questione fosse rilevante nel loro processo specifico. La Corte richiede sempre una motivazione dettagliata sul collegamento tra la questione di costituzionalità e la causa concreta.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.