Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Durante un processo, il pubblico ministero aveva contestato la recidiva a un imputato assente (contumace) dopo l’inizio del dibattimento. Il difensore aveva eccepito che l’imputato avrebbe dovuto poter chiedere il rito abbreviato. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile: l’imputato contumace non aveva formalmente chiesto nulla, e senza una procura speciale il difensore non poteva farlo per lui. Il problema era quindi ipotetico e non concreto, rendendo inutile l’esame della questione costituzionale.

Di cosa si tratta

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 69 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 517 del codice di procedura penale – nella parte in cui non prevede la rimessione in termini dell’imputato per rich. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: Art. 517 del codice di procedura penale – nella parte in cui non prevede la rimessione in termini dell’imputato per richiedere il rito abbreviato o l’applicazione della pena quando il PM contesta in dibattimento circostanze aggravanti (in particolare la recidiva) già desumibili dalle indagini
Parametro costituzionale: Artt. 3, 24 e 111 della Costituzione
Giudice rimettente: Tribunale di Roma (monocratico)

La decisione della Corte

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione

Il principio

La questione è inammissibile per difetto di rilevanza: nessuna richiesta di rito alternativo era stata concretamente presentata dall’imputato (contumace) nel giudizio a quo, sicché il quesito di costituzionalità non è pregiudiziale alla definizione del giudizio. Inoltre, essendo l’imputato contumace, il difensore non può presentare la richiesta di giudizio abbreviato in sua vece senza procura speciale, evenienza non attestata nell’ordinanza.

Domande e risposte

Un difensore può chiedere il rito abbreviato per un imputato contumace?

No, non senza una procura speciale. La richiesta di accesso a un rito alternativo è un atto personalissimo che richiede la partecipazione diretta dell’imputato o, in caso di contumacia, una procura speciale conferita al difensore.

Cosa cambia quando il PM contesta la recidiva durante il dibattimento?

L’imputato presente può in linea di principio chiedere di accedere al giudizio abbreviato o al patteggiamento per l’intera causa. Ma se è contumace e non ha conferito procura speciale, questa facoltà non può essere esercitata dal solo difensore.

Perché la questione era irrilevante?

Perché nessuna richiesta di rito alternativo era stata concretamente avanzata nel processo. La norma impugnata, che disciplina la rimessione in termini per fare quella richiesta, non veniva quindi applicata nel caso concreto.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.