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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il canone per l’occupazione di spazi pubblici (COSAP) non ha natura tributaria: è il corrispettivo di una concessione comunale, non un’imposta. Eppure una legge del 2005 aveva attribuito le relative controversie alle commissioni tributarie. La Corte ha dichiarato questa norma incostituzionale, perché i giudici tributari possono occuparsi solo di questioni tributarie: estenderli ad altro equivale a creare un nuovo giudice speciale, vietato dalla Costituzione. Le controversie sul COSAP devono quindi restare al giudice ordinario.

Di cosa si tratta

La Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Processo tributario), come modificato dall’art. 3-bis. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: Art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Processo tributario), come modificato dall’art. 3-bis, c.1, lett. b), d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. l. 2 dicembre 2005, n. 248 – nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubblici (COSAP)
Parametro costituzionale: Art. 102, secondo comma, della Costituzione (divieto di nuovi giudici speciali); art. 25, primo comma, Cost. (giudice naturale precostituito)
Giudice rimettente: Tribunale di Roma

La decisione della Corte

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui include il COSAP nella giurisdizione tributaria; assorbe la questione ex art. 25 Cost.

Il principio

Le commissioni tributarie sono giudici speciali preesistenti alla Costituzione la cui giurisdizione deve restare imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto controverso. Attribuire alla giurisdizione tributaria controversie relative al COSAP (canone di concessione di natura non tributaria, secondo il diritto vivente della Cassazione) snatura la materia originariamente attribuita al giudice tributario e si risolve nella creazione, vietata dall’art. 102 c.2 Cost., di un nuovo giudice speciale.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra COSAP e TOSAP?

La TOSAP (Tassa per l’occupazione di spazi pubblici) aveva natura tributaria ed era di competenza del giudice tributario. Il COSAP è invece un canone concessorio (corrispettivo privatistico) che la Cassazione ha sempre qualificato come non tributario. Da qui il vizio: attribuire il COSAP al giudice tributario confondeva due istituti diversi.

Dove vanno ora le cause sul COSAP?

Al giudice ordinario (tribunale civile), che è il giudice naturale per le controversie su canoni concessori di natura privatistica. Non alle commissioni tributarie.

Perché non si può estendere la giurisdizione tributaria a materie non tributarie?

Perché le commissioni tributarie sono giudici speciali preesistenti alla Costituzione, la cui competenza è limitata alla materia originaria. Ampliarla ad altro equivale a istituire un nuovo giudice speciale, vietato dall’art. 102, secondo comma, della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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