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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 227 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Palermo in riferimento all’art. 3 Cost. La rimessione è carente sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale militare di Palermo, nell’ambito di un procedimento penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 227 del codice penale militare di pace, ritenendo che la norma potesse violare il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale militare di Palermo ha impugnato l’art. 227 del codice penale militare di pace in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento rispetto alla disciplina penale comune.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti minimi di motivazione richiesti, in particolare con riguardo alla rilevanza della questione nel giudizio principale.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra adeguatamente in che modo la norma impugnata trovi applicazione nel giudizio a quo e sia rilevante ai fini della sua decisione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 227 del codice penale militare di pace?

Si tratta di una norma del codice penale militare di pace applicabile nei procedimenti penali militari; il contenuto specifico censurato riguardava un profilo di disparità di trattamento rispetto alla disciplina penale comune.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché l’ordinanza di rimessione del Tribunale militare di Palermo non motivava sufficientemente la rilevanza della questione nel giudizio in corso.

Cosa succede dopo una pronuncia di manifesta inammissibilità?

Il giudice a quo può risollev are la questione con una nuova ordinanza che superi le carenze motivazionali evidenziate dalla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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