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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 1423/1956 (misure di prevenzione – arresto fuori flagranza del sorvegliato speciale per violazione delle prescrizioni). La questione è già stata risolta in senso negativo dalla sentenza n. 161 del 2009 e, anteriormente, dalla sentenza n. 64 del 1977.

Di cosa si tratta

Il GIP del Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui prevede che la violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno – inclusa la commissione di delitti di qualsiasi gravità – legittima l’arresto fuori flagranza. I parametri indicati erano gli artt. 3 e 13 della Costituzione (il rimettente aveva erroneamente citato l’art. 19, corretto a art. 13).

La questione di legittimità costituzionale

Il rimettente dubitava che estendere la misura dell’arresto fuori flagranza anche alla commissione di qualsiasi delitto – indipendentemente dalla sua gravità – violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e la libertà personale (art. 13 Cost.).

La decisione della Corte

La questione è manifestamente infondata. La Corte richiama la sentenza n. 161 del 2009, con cui aveva già esaminato e rigettato una questione identica, e, ancor prima, la sentenza n. 64 del 1977. Poiché il rimettente non adduce argomentazioni nuove idonee a far riesaminare tali conclusioni, la questione è dichiarata manifestamente infondata per identità con precedenti pronunce.

Il principio

La previsione dell’arresto fuori flagranza per il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno che violi le prescrizioni – anche commettendo delitti – è compatibile con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, come già affermato dalla Corte nelle sentenze n. 64 del 1977 e n. 161 del 2009.

Domande e risposte

Chi è il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno?

Il sorvegliato speciale è il soggetto nei cui confronti è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’obbligo di soggiorno impone al sorvegliato di risiedere in un determinato comune e di rispettare una serie di prescrizioni comportamentali stabilite dall’autorità giudiziaria.

Perché l’arresto fuori flagranza è consentito per le misure di prevenzione?

La violazione delle prescrizioni del sorvegliato speciale costituisce un reato autonomo. La legge n. 1423/1956 consente l’arresto fuori flagranza in questi casi come strumento per garantire l’effettività delle misure di prevenzione e contrastare la recidiva di soggetti già ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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