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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Un agente della polizia penitenziaria, dichiarato inidoneo per leucemia e trasferito ai ruoli amministrativi, aveva poi guarito completamente. La legge non gli consentiva di chiedere la riammissione nel corpo di provenienza. La Corte ha dichiarato incostituzionale questa lacuna: l’avvenuta guarigione deve aprire la porta al rientro nei ruoli operativi.

Di cosa si tratta

Un agente del Corpo di polizia penitenziaria era stato giudicato inidoneo ai compiti di istituto a causa di una leucemia diagnosticata nel 1994. Su sua domanda era stato trasferito ai ruoli amministrativi dell’Amministrazione penitenziaria. Nel 2006, ottenuta la completa guarigione certificata dai medici, aveva chiesto di essere riammesso nel Corpo originario. L’Amministrazione aveva respinto la domanda: l’art. 80 del d.lgs. n. 443/1992 non prevedeva la possibilità di riammissione una volta avvenuto il trasferimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità dell’art. 80 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione, per la mancanza di qualsiasi meccanismo che consentisse al dipendente guarito di rientrare nel ruolo operativo di provenienza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 del d.lgs. n. 443/1992, nella parte in cui non consentiva al dipendente che fosse guarito di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza. Il parametro è l’art. 3 Cost.: la norma trattava in modo irragionevolmente uguale situazioni diverse (inidoneità permanente e inidoneità temporanea poi superata). Gli altri parametri (artt. 2, 4, 35) restano assorbiti.

Il principio

La normativa sul personale dei corpi di polizia che disciplina il trasferimento per inidoneità ai compiti di istituto non può essere interpretata in modo da precludere in assoluto al dipendente guarito di chiedere la riammissione nel ruolo operativo di provenienza. Tale preclusione assoluta è irragionevole e contrasta con l’art. 3 della Costituzione.

Domande e risposte

Un dipendente pubblico dichiarato inidoneo può rientrare nel ruolo operativo se guarisce?

Dopo questa sentenza, sì: almeno per la polizia penitenziaria, la guarigione apre il diritto a presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza. L’Amministrazione deve poi valutare la domanda anche tenendo conto delle esigenze organiche al momento della presentazione.

Il rientro è automatico?

No. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma solo nella parte in cui non prevedeva la possibilità di presentare l’istanza. L’accoglimento della domanda dipende dalle valutazioni dell’Amministrazione, inclusa la verifica dei posti disponibili in organico.

La sentenza vale solo per la polizia penitenziaria?

Formalmente sì, perché la Corte ha dichiarato incostituzionale solo l’art. 80 del d.lgs. n. 443/1992. Il principio espresso – l’irragionevolezza di una preclusione assoluta al rientro dopo guarigione – ha però ispirato interpretazioni analoghe per altri corpi di polizia e per i militari.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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