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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, comma 2, del d.lgs. 546/1992 in materia di giurisdizione tributaria sulle controversie relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA). Il giudice rimettente aveva già applicato la norma censurata e la prospettazione risultava contraddittoria.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA). Il parametro invocato era l’art. 102, secondo comma, della Costituzione, che vieta l’istituzione di giudici speciali.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente dubitava che attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie sulla TIA violasse il divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali di cui all’art. 102, secondo comma, Cost., posto che la TIA è una tariffa e non un tributo in senso stretto.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Risultava, in modo contraddittorio con la censura proposta, che il giudice rimettente aveva già affermato la propria giurisdizione sulla controversia e aveva applicato la norma che poi censurava. La prospettazione era pertanto intrinsecamente contraddittoria e non consentiva alla Corte di valutare la rilevanza della questione.
Il principio
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice che abbia già fatto applicazione della norma censurata nel giudizio principale, in quanto la prospettazione risulta intrinsecamente contraddittoria e la rilevanza non può essere adeguatamente valutata dalla Corte.
Domande e risposte
Che cos’è la TIA?
La tariffa di igiene ambientale (TIA) è un corrispettivo istituito dal d.lgs. 22/1997 per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, che ha progressivamente sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in molti comuni.
Perché la questione è inammissibile?
Perché il giudice rimettente aveva già esercitato la giurisdizione tributaria sulla controversia, applicando quindi la stessa norma che poi censurava. Questo comportamento contraddittorio impedisce alla Corte di verificare se la questione sia effettivamente rilevante nel giudizio.
Norme collegate
- Art. 102, secondo comma, della Costituzione — divieto di istituzione di giudici speciali, parametro della questione
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