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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 576 e 593 del codice di procedura penale, che disciplinano rispettivamente la facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento e il diritto di appello in generale. Il Tribunale di Verbania sosteneva che il mantenimento dell’appello fosse irragionevole in un sistema fondato sul principio di oralità e di formazione della prova davanti al giudice che decide.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Verbania, investito dell’appello della parte civile avverso una sentenza di assoluzione del GdP per un reato di ingiuria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 576 e 593 c.p.p. Il rimettente sosteneva che, alla luce dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e del contraddittorio nella formazione della prova, il mantenimento del grado di appello — in cui il giudice decide sulla base di atti scritti senza aver assistito alla formazione della prova — fosse irragionevole e contrario alla Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 576 del codice di procedura penale (facoltà della parte civile di appellare sentenze di proscioglimento) e art. 593 del codice di procedura penale (diritto di appello in generale). Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Verbania, con tre ordinanze del 5 maggio 2008.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara le questioni manifestamente inammissibili. La prima questione (sull’art. 576) è inammissibile perché il rimettente non aveva verificato se la parte civile avesse o meno richiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, che è il presupposto della rilevanza della questione. La seconda questione (sull’art. 593) è inammissibile perché chiede sostanzialmente l’abrogazione del grado di appello, intervento che rientra nella discrezionalità del legislatore e non nella competenza della Corte.
Il principio
Una questione che mira a sopprimere integralmente un istituto processuale fondamentale come il grado di appello è manifestamente inammissibile: la scelta dei modelli processuali appartiene alla discrezionalità del legislatore e la Corte non può intervenire con pronunce additive o ablative di tale portata in assenza di un vizio specifico e determinato della norma impugnata.
Domande e risposte
Perché la parte civile può appellare una sentenza di proscioglimento?
La parte civile è il soggetto che ha subito il danno dal reato e si è costituita nel processo penale per ottenere il risarcimento. Se l’imputato viene assolto, la parte civile perde la possibilità di ottenere il risarcimento in sede penale. L’art. 576 c.p.p. le consente di appellare ai soli fini civili, ma non può ottenere la condanna penale dell’imputato.
Qual era la critica del Tribunale di Verbania al giudice d’appello “cartolare”?
Il rimettente sosteneva che il giudice d’appello, decidendo sulla base di verbali e atti scritti senza aver sentito direttamente i testimoni, operasse in modo epistemologicamente inferiore rispetto al giudice di primo grado. Tuttavia, la Corte ha già chiarito in più occasioni che l’appello è compatibile con l’art. 111 Cost. e che la scelta tra diversi modelli processuali è del legislatore.
In quali casi la parte civile può chiedere la rinnovazione dell’istruttoria in appello?
L’art. 603 c.p.p. prevede che il giudice d’appello possa disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando non può decidere allo stato degli atti o quando le parti ne fanno richiesta in circostanze specifiche. La questione di costituzionalità era rilevante solo se la parte civile non aveva formulato tale richiesta.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e del contraddittorio nella formazione della prova
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro della questione
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