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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 131, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004, come modificato dal d.lgs. n. 63/2008), nella parte in cui includeva le Province autonome di Trento e Bolzano tra gli enti soggetti al limite della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio. Le Province autonome, titolari di competenza primaria in materia di paesaggio in base al rispettivo statuto speciale, non possono essere equiparate alle Regioni ordinarie.

Di cosa si tratta

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) disciplina la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Una sua disposizione, come modificata nel 2008, stabiliva che la competenza esclusiva statale nella tutela del paesaggio si estendesse anche alle Province autonome di Trento e Bolzano. La Provincia autonoma di Trento ha contestato tale previsione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che il proprio statuto speciale le attribuisce competenza legislativa primaria in materia di paesaggio.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 63/2008, per violazione dell’art. 8, n. 6) del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che attribuisce alla Provincia competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio. Giudice rimettente: la Provincia autonoma di Trento in via di azione diretta.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti soggetti al limite della competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Ha esteso gli effetti della declaratoria anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in ragione della piena equiparazione statutaria tra le due province in materia di tutela del paesaggio. La sentenza è stata pronunciata il 14 luglio 2009.

Il principio

Le Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto titolari di competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio ai sensi dei rispettivi statuti speciali, non possono essere assoggettate al limite della competenza esclusiva statale previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Lo statuto speciale costituisce un parametro autonomo che prevale sulla norma ordinaria del Codice dei beni culturali.

Domande e risposte

Cosa significa competenza legislativa primaria delle Province autonome?

Le Province autonome di Trento e Bolzano, diversamente dalle Regioni ordinarie, possono legiferare in alcune materie — tra cui la tutela del paesaggio — senza dover rispettare i principi fondamentali della legislazione statale. Si tratta di una competenza più ampia di quella concorrente e analoga a quella esclusiva dello Stato in altre materie.

Perché la Corte ha esteso gli effetti anche a Bolzano?

Perché lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce identiche competenze ad entrambe le Province autonome in materia di paesaggio. Sarebbe stato irragionevole — e fonte di disparità — riconoscere la competenza primaria solo a Trento senza estenderla a Bolzano, in presenza di una base statutaria del tutto equivalente.

Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

Le Province autonome possono adottare proprie leggi in materia di tutela del paesaggio anche in deroga ai principi della legislazione statale, nei limiti segnati dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Il Codice dei beni culturali rimane applicabile sul loro territorio solo ove compatibile con le competenze statutarie.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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