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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 146, comma 1, nn. 1) e 2) c.p. (rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per gravidanza e madre di bambino sotto un anno), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia. La norma, pur non contemplando un potere discrezionale del giudice, è compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia era investito dell’istanza di differimento dell’esecuzione della pena avanzata da una donna incinta, madre di un bambino di meno di un anno e di spiccata pericolosità sociale. La norma imponeva il rinvio in modo obbligatorio, senza consentire al giudice di negarlo anche in presenza di pericolo di recidiva. Il Tribunale chiedeva se ciò fosse compatibile con gli artt. 3, 27 e 30 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo comma, nn. 1) e 2) c.p., nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare il rinvio quando sussista pericolo di commissione di altri delitti e la detenzione domiciliare non sia idonea, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la tutela della madre e del minore, garantita dalla norma in modo automatico, è un valore costituzionalmente protetto; il sistema prevede strumenti alternativi (come la detenzione domiciliare) per gestire il rischio di recidiva, sicché la norma non è irragionevole.

Il principio

Il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per le madri di bambini di età inferiore a un anno e per le donne in stato di gravidanza è costituzionalmente legittimo: la tutela del minore e della maternità giustifica la limitazione automatica dell’esecuzione, anche in presenza di pericolosità sociale della condannata.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 146 c.p. sul rinvio obbligatorio?

Impone al giudice di rinviare l’esecuzione della pena quando la condannata è in stato di gravidanza o è madre di un bambino di meno di un anno; il rinvio è automatico, senza valutazione discrezionale della pericolosità.

Come si gestisce la pericolosità sociale della madre durante il rinvio?

L’ordinamento prevede la possibilità di applicare misure alternative come la detenzione domiciliare, che consente la custodia senza carcerazione proteggendo al contempo la collettività.

Quali valori costituzionali sono in gioco?

Da un lato l’art. 27 Cost. (funzione rieducativa e umanità della pena) e l’art. 30 Cost. (tutela della famiglia e dei figli), dall’altro l’interesse alla sicurezza pubblica; la norma realizza un bilanciamento che la Corte ha ritenuto non irragionevole.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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