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Ordinanza n. 221/2009: La Corte dichiara la questione inammissibile. Norma oggetto: 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. Parametro: art. 3, 53, 97 e 111 Cost..
Di cosa si tratta
La pronuncia riguarda la norma 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. La questione è stata sollevata da: Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 12 sette.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
Parametro costituzionale: art. 3, 53, 97 e 111 Cost.
Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 12 sette
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dell articolo 36, comma 4- ter , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevat
Il principio
La Corte dichiara la questione inammissibile.
Domande e risposte
Di cosa si occupa la Ordinanza n. 221/2009?
La Corte dichiara la questione inammissibile. La questione riguarda 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.
Qual è il parametro costituzionale invocato?
Il giudice rimettente ha invocato art. 3, 53, 97 e 111 Cost. come parametro di legittimità costituzionale.
Cosa significa questa pronuncia per i cittadini?
La Corte dichiara la questione inammissibile. Le questioni processuali dichiarate inammissibili restano prive di effetti sulla norma impugnata.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Art. 97 Cost. — parametro costituzionale invocato
- Art. 3 della Costituzione — Art. 3 Cost. — parametro costituzionale invocato
- Art. 136 della Costituzione — Art. 136 Cost. — parametro costituzionale invocato
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