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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 c.p.p. e 1917, comma 2, c.c., nella parte in cui non consentono al lavoratore infortunato, quando il datore di lavoro è fallito, di citare nel processo penale come responsabile civile l’assicuratore del datore. La mancata previsione di un’azione diretta risponde a una logica coerente con il sistema assicurativo facoltativo e non viola la Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel corso di un processo penale per lesioni colpose gravi a seguito di infortunio sul lavoro, il Tribunale di Biella ha dovuto affrontare il caso in cui la società datrice di lavoro era stata dichiarata fallita. Il lavoratore infortunato, costituitosi parte civile, chiedeva di citare come responsabile civile l’assicuratore del datore di lavoro, per ottenere il risarcimento direttamente da quest’ultimo, senza dover concorrere con gli altri creditori nel fallimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Biella ha impugnato l’art. 83, comma 1, c.p.p. in combinato disposto con l’art. 1917, secondo comma, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 35 e 111 Cost. Il rimettente sosteneva che la mancata previsione di un’azione diretta del lavoratore contro l’assicuratore del datore fallito fosse irragionevole, attesa la previsione di azioni dirette in altri settori (appalto, somministrazione, assicurazione RC auto).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le disposizioni invocate come tertium comparationis (artt. 1676 c.c., 23 e 29 d.lgs. n. 276/2003, art. 18 l. n. 990/1969) non sono comparabili alla fattispecie, perché ciascuna risponde a una ratio specifica. L’assicurazione contro la responsabilità civile per infortuni sul lavoro è facoltativa e serve l’interesse del datore, non del lavoratore. Non vi sono perciò elementi per estendere analogicamente l’azione diretta a tale ambito: si tratta di scelta discrezionale del legislatore, non censurabile come manifestamente irragionevole.
Il principio
Le norme che prevedono l’azione diretta del creditore contro il debitore del debitore sono eccezionali e non estensibili per analogia. La scelta di introdurle in specifici settori (RC auto obbligatoria, appalto) risponde a logiche proprie di ciascuno di essi e non crea un obbligo costituzionale di generalizzarle ad altri ambiti, come l’assicurazione facoltativa contro gli infortuni sul lavoro.
Domande e risposte
Cosa succede al credito del lavoratore infortunato quando il datore fallisce?
Il lavoratore deve insinuarsi al passivo fallimentare. Il suo credito risarcitorio gode di privilegio speciale (artt. 2751-bis e 2767 c.c.), ma deve comunque concorrere con gli altri creditori privilegiati nel riparto, con possibile soddisfazione parziale.
Perché il lavoratore non può agire direttamente contro l’assicuratore RC del datore fallito?
L’art. 1917, comma 2, c.c. prevede solo la facoltà del datore di chiedere all’assicuratore di pagare direttamente il danneggiato, non un’azione diretta del danneggiato. L’assicurazione per infortuni sul lavoro è facoltativa e serve l’interesse del datore, non crea rapporti diretti con i terzi danneggiati.
Nel RC auto il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore: perché non negli infortuni sul lavoro?
Perché l’assicurazione RC auto è obbligatoria per legge e il sistema assicurativo è strutturato proprio per tutelare i terzi danneggiati. L’assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro è invece facoltativa e risponde a logiche diverse, legate alla tutela del patrimonio dell’assicurato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, principale parametro invocato dal rimettente
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute, invocata in quanto l’infortunio sul lavoro lede l’integrità fisica del lavoratore
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro, parametro aggiuntivo invocato dal rimettente
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