Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza. Il rimettente non aveva spiegato quale dei due possibili interventi richiedesse alla Corte, lasciando indeterminato il petitum, e non aveva esaminato l’interpretazione alternativa conforme a Costituzione già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.

Di cosa si tratta

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), come sostituito dall’art. 5 del d.l. n. 151/2003, in materia di guida in stato di ebbrezza. La questione riguardava la competenza a giudicare: il giudice rimettente non chiariva se la norma dovesse essere interpretata nel senso che la competenza dipendesse dal momento della commissione del reato o dal momento del promovimento dell’azione penale.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione riguardava il criterio di determinazione della competenza in materia di guida in stato di ebbrezza, ma il petitum era formulato in modo indeterminato: il rimettente non indicava quale dei due interventi astrattamente possibili richiedesse.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per due ragioni: l’indeterminatezza del petitum (non era chiaro quale modifica il rimettente chiedesse) e il mancato esame, da parte del giudice a quo, dell’interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il rinvio all’art. 186, comma 2, contenuto nel comma 7 dell’art. 187 riguardava sia la sanzione che la competenza. Il rimettente aveva omesso di confrontarsi con questa lettura, sottraendosi all’obbligo di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il petitum è indeterminato, cioè quando non è chiaro quale intervento il rimettente chiede alla Corte tra due astrattamente possibili e tra loro diametralmente opposti. Il rimettente ha inoltre l’obbligo di verificare previamente se esista un’interpretazione della norma conforme a Costituzione prima di sollevare la questione: se tale interpretazione esiste ed è seguita dalla giurisprudenza, la questione è inammissibile.

Domande e risposte

Cosa si intende per «petitum indeterminato» nella questione di legittimità?

Il petitum è ciò che il giudice rimettente chiede alla Corte: una declaratoria di illegittimità di una norma in una certa parte o nel senso che essa preveda o non preveda qualcosa. Se il petitum è formulato in modo tale che la Corte non può capire quale dei possibili interventi sia richiesto — perché le due opzioni sono tra loro incompatibili — la questione è inammissibile per indeterminatezza.

Perché il rimettente doveva esaminare l’interpretazione già offerta dalla Cassazione?

Perché il giudice a quo ha l’obbligo di interpretare la norma, ove possibile, in modo conforme a Costituzione prima di sollevare la questione. Se la giurisprudenza di legittimità offre già una lettura che supera il problema costituzionale, il rimettente deve spiegare perché non ritiene applicabile quella interpretazione: in mancanza, la questione è prematura e quindi inammissibile.

L’art. 186 del codice della strada era dunque costituzionale?

La Corte non si è pronunciata nel merito. La dichiarazione di inammissibilità non dice nulla sulla conformità costituzionale della norma, ma solo che la questione così proposta non era ammissibile. La norma potrebbe essere sottoposta nuovamente a scrutinio con una questione correttamente formulata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.