Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP del Tribunale di Milano contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’allora deputato Maurizio Gasparri in un’intervista sul magistrato Henry Woodcock. La Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio nel merito.
Di cosa si tratta
L’allora deputato Maurizio Gasparri aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nel giugno 2006, nella quale aveva espresso giudizi critici sulla persona del magistrato Henry John Woodcock. Per tali dichiarazioni era stato avviato un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa. La Camera dei deputati, con delibera del 5 agosto 2008, aveva dichiarato che le opinioni espresse da Gasparri rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP, che doveva decidere sull’opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Milano ha proposto conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, lamentando che la delibera della Camera del 5 agosto 2008 avesse menomato le attribuzioni del potere giudiziario, dichiarando insindacabili opinioni espresse fuori dall’esercizio delle funzioni parlamentari in senso stretto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e ha disposto la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati per la prosecuzione del giudizio nel merito. Si tratta di una decisione di rito che non entra nel merito della legittimità della delibera parlamentare.
Il principio
Il GIP che procede per un reato commesso da un parlamentare e si vede opporre una delibera di insindacabilità della Camera può proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. La decisione sull’ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito: la Corte verificherà in seguito se le opinioni espresse rientrassero effettivamente nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare?
È la garanzia prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, secondo cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Non riguarda tutti i comportamenti del parlamentare, ma solo quelli strettamente connessi all’esercizio del mandato.
Un’intervista a un giornale è un atto parlamentare?
Non necessariamente. La Corte ha più volte affermato che le dichiarazioni rilasciate ai media devono presentare un nesso funzionale stretto con un atto parlamentare per essere coperte dall’insindacabilità. Se le opinioni espresse in un’intervista si limitano a riprodurre sostanzialmente contenuti già espressi in atti parlamentari, la copertura può sussistere.
Come si risolve il conflitto nel merito?
La Corte verifica se esiste il nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’attività parlamentare. Se lo ritiene sussistente, conferma la delibera di insindacabilità; in caso contrario, la annulla e rimette la decisione al giudice penale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.