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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Venezia sull’art. 146 del codice penale, che prevede il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per la madre di un figlio di età inferiore a un anno. I rimettenti chiedevano di introdurre un’eccezione per i casi di pericolosità sociale della condannata.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia era investito di richieste di differimento dell’esecuzione della pena per una condannata che aveva appena partorito un bambino. L’art. 146 c.p. prevede che l’esecuzione della pena sia obbligatoriamente rinviata, tra gli altri casi, per le madri di bambini di età inferiore a un anno (numero 2). Il Tribunale riteneva che la pericolosità sociale della condannata — recidiva specifica, con precedenti per furto — rendesse il rinvio automatico incompatibile con le finalità rieducative della pena e con la tutela della collettività.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 della Costituzione, impugnando l’art. 146, primo comma, numeri 1) e 2), del codice penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare il differimento quando la condannata sia socialmente pericolosa e la detenzione domiciliare non sia idonea a prevenire il rischio di recidiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. Il rinvio obbligatorio per la madre di un neonato realizza un contemperamento costituzionalmente legittimo tra la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e la tutela del rapporto madre-figlio (art. 30 Cost.). Il legislatore ha già previsto strumenti alternativi (detenzione domiciliare) per fronteggiare i casi di pericolosità sociale.
Il principio
Il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per la madre di un bambino inferiore a un anno non è incostituzionale, anche quando la condannata sia socialmente pericolosa. Il sistema prevede la detenzione domiciliare come misura alternativa che bilancia le esigenze di sicurezza con la tutela del neonato e del rapporto genitoriale.
Domande e risposte
Una madre condannata può sempre evitare il carcere se ha un figlio neonato?
L’art. 146 c.p. prevede il rinvio obbligatorio dell’esecuzione per la madre di un figlio di età inferiore a un anno. Tuttavia, il sistema prevede la possibilità della detenzione domiciliare come misura che consente la vicinanza al figlio pur garantendo il controllo sulla condannata. In casi estremi di pericolosità, il giudice può valutare le misure più adeguate.
Perché la Corte ha respinto queste questioni?
La Corte ha ritenuto che il legislatore avesse già trovato un bilanciamento adeguato tra gli interessi in gioco, riservando alla discrezionalità legislativa la scelta tra rinvio obbligatorio e facoltativo. Non emergeva un’irragionevolezza manifesta nella scelta del rinvio automatico.
Cosa può fare il giudice di sorveglianza in questi casi?
Il giudice può disporre la detenzione domiciliare in luogo del differimento puro, bilanciando la tutela del neonato con le esigenze di sicurezza pubblica. Si tratta di un istituto che consente alla madre di stare con il figlio pur rimanendo soggetta a misure di controllo.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro invocato dai rimettenti
- Art. 30 della Costituzione — tutela della famiglia e dei figli, valore fondante del rinvio obbligatorio
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, anch’esso invocato
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