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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 33 della l. n. 69/2005 (mandato di arresto europeo e computo della detenzione estera ai fini dei termini di fase): la norma era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 143/2008, quindi la questione è priva di oggetto.
Di cosa si tratta
Un imputato era stato detenuto in Romania per ventinove giorni in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, e poi consegnato alle autorità italiane. Il GIP dubitava che quella detenzione dovesse computarsi ai fini del termine di fase della custodia cautelare (art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p.), cosa che l’art. 33 della l. n. 69/2005 non prevedeva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato l’art. 33 della l. 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo), in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che la detenzione sofferta all’estero in esecuzione del mandato fosse computata ai fini dei termini di fase della custodia cautelare.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per sopravvenuto difetto di oggetto: dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata con la sentenza n. 143/2008, per contrasto con l’art. 3 Cost. La questione è quindi divenuta priva di oggetto.
Il principio
Se, dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, la norma impugnata viene dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza della Corte, la questione diventa priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
La detenzione sofferta all’estero in esecuzione del MAE conta ai fini della custodia cautelare in Italia?
Sì, a seguito della sentenza n. 143/2008 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 33 della l. n. 69/2005 nella parte in cui non lo prevedeva. Il principio è analogo a quello già affermato dalla Corte per la detenzione in attesa di estradizione (sent. n. 253/2004).
Che cos’è il “termine di fase” della custodia cautelare?
L’art. 303 c.p.p. prevede termini massimi per la custodia cautelare suddivisi per “fasi” processuali (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio di primo grado, appello, cassazione). Superato ciascun termine senza sentenza, la misura perde efficacia.
Perché la questione era stata sollevata se la norma era già stata dichiarata incostituzionale?
L’ordinanza di rimessione era del 27 agosto 2007, mentre la sent. n. 143/2008 è stata depositata il 7 maggio 2008. Il GIP ha sollevato la questione prima che la Corte si pronunciasse; quando poi la pronuncia è sopravvenuta, la questione è diventata priva di oggetto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra detenzione all’estero in MAE e custodia cautelare in Italia, fondamento della sent. n. 143/2008
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, parametro evocato per i limiti alla custodia cautelare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.