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La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 186, commi 2 e 7, del Codice della strada sollevate dal GIP di Milano: entrambe mirerebbero a interventi in malam partem non consentiti alla Corte in materia penale. Spetta al legislatore, non alla Corte, criminalizzare condotte o inasprire le pene.
Di cosa si tratta
Un automobilista era stato colto in stato di ebbrezza accertata in via sintomatica (alito vinoso, andatura barcollante, linguaggio sconnesso) e aveva rifiutato l’alcol test. Il GIP di Milano applicava la sanzione della fascia più lieve (lettera a) del comma 2 dell’art. 186 cod. strada) e chiedeva alla Corte di irrogare invece la sanzione più grave (lettera c) e di reincriminalizzare il rifiuto dell’accertamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 186, commi 2 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nel testo sostituito dall’art. 5, comma 1, lettere a) e c) del d.l. n. 117/2007, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
Inammissibilità di entrambe le questioni: la Corte non può intervenire in malam partem in materia penale, cioè aggravando il trattamento sanzionatorio del reo o criminalizzando condotte, se ciò non consegue all’ablazione di norme penali di favore ma richiede manipolazione della norma o ripristino di norme abrogate. In materia penale vige la riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.): solo il legislatore può operare tali scelte.
Il principio
La Corte costituzionale non può dichiarare l’illegittimità di norme penali con effetti in malam partem (aggravamento della pena o criminalizzazione), salvo che tali effetti conseguano automaticamente all’ablazione di norme penali di favore che sottraggano determinati soggetti o condotte a una norma generale più grave: in quel caso la Corte “rimuove” il privilegio e la norma generale riespande il proprio ambito.
Domande e risposte
Che cosa significa “effetti in malam partem” in materia penale?
Significa che la sentenza della Corte avrebbe come risultato un trattamento più severo per il reo: aumento della pena, criminalizzazione di una condotta prima lecita o depenalizzata, ampliamento della fattispecie incriminatrice. La riserva di legge penale (art. 25 Cost.) riserva queste scelte al Parlamento.
La guida in stato di ebbrezza accertata in via sintomatica è un reato?
Sì, ma con la lex mitior: il GIP applicava la sanzione più lieve (fascia a) in applicazione del principio del favor rei, poiché il dato sintomatico non consente di accertare con certezza quale soglia di tasso alcolemico fosse stata superata.
Cosa è successo dopo questa sentenza al rifiuto dell’alcol test?
Il d.l. n. 92/2008 (convertito dalla l. n. 125/2008) ha reintrodotto la rilevanza penale del rifiuto dell’alcol test, assoggettandolo alle pene della fascia più grave (lettera c del comma 2 dell’art. 186). Ciò era avvenuto per via legislativa, non per sentenza della Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro evocato per l’irragionevole disparità sanzionatoria
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro evocato per la sproporzione sanzionatoria
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