Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che non ottemperi all’ordine di allontanamento del questore.
Di cosa si tratta
L’art. 14, comma 5-ter, del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), come modificato dalla l. n. 271/2004, prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, rimanga in Italia nonostante l’ordine di allontanamento impartito dal questore. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità sulla proporzionalità di questa pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze, con tre ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., ritenendo sproporzionata la pena rispetto alla natura del fatto (inottemperanza a un ordine amministrativo). Relatore Gaetano Silvestri; camera di consiglio del 17 dicembre 2008.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate. Pur rilevando la durezza del trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che la norma non ecceda manifestamente i limiti della discrezionalità legislativa. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza della questione.
Il principio
La pena della reclusione da uno a quattro anni per l’inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore non è manifestamente sproporzionata rispetto agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore in materia di immigrazione.
Domande e risposte
Cos’è l’ordine di allontanamento del questore?
Il questore, ai sensi dell’art. 14 T.U. immigrazione, può intimare allo straniero privo di titolo di soggiorno di lasciare il territorio nazionale entro un termine determinato (di solito cinque giorni). Il mancato rispetto di quest’ordine configura il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter.
Perché il rimettente riteneva la pena sproporzionata?
Il Tribunale di Firenze osservava che in soli due anni la pena era stata notevolmente inasprita (da pena detentiva più bassa a reclusione da uno a quattro anni) senza un corrispondente cambiamento del fenomeno, e che la modifica sembrava motivata dal tentativo di aggirare una precedente sentenza della Corte (n. 223/2004).
La Corte ha poi cambiato orientamento su questa norma?
Sì. Successivamente, con la sentenza n. 249/2010, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’aggravante della clandestiniteria (art. 61, n. 11-bis c.p.), segnalando una maggiore attenzione al trattamento sanzionatorio degli stranieri.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e proporzione nella risposta penale
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa e umanità della pena
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.